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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
pubblica comunitaria ;
(50)
- sotto il primo aspetto si è evidenziato che l’impostazione strutturale del
modello professionale ha una sua programmazione organica, scansione e
sistema di reclutamento e trattenimento, rispetto ai quali è strumentale il
rapporto a tempo determinato nel quadro della pianificazione funzionale,
operativa e finanziaria della singola Forza armata ;
(51)
- in passato, la programmazione dei reclutamenti nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e nella Croce rossa (Corpo militare), è stata resa
ancora più stringente dall’art. 16, l. n. 226 del 2004 che ha riservato la
totalità dei posti delle carriere iniziali ai volontari in ferma prefissata
(annuale e quadriennale);
- gli obiettivi finanziari sono stati alla base della più recente disciplina nor-
mativa che, nel presupposto della regola generale che vieta assunzioni di
personale nelle pubbliche amministrazioni (art. 3, co. 53, 54 e 55, l. n. 350
del 2003, art. 1, co. 95, 96 e 97, l. n. 311 del 2004 per il triennio 2005 -
2007, art. 1, co. 523, l. n. 296 del 2006, per il 2008, art. 66, d.l. n. 112 del
2008, conv. con modificazioni nella l. n. 133 del 2008, per gli anni 2010 -
2011), ha consentito deroghe limitate, in via prioritaria, per il personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia (anche militari), all’esito di un
particolare meccanismo procedurale che culmina nella pubblicazione
sulla G.U. di un d.P.R. che autorizza i contingenti massimi per ciascun set-
tore .
(52)
II. L’art. 634, comma 1, c.m. stabilisce che l’obbligo di programmazione
triennale è espressamente previsto solo con riferimento al personale
dell’Arma dei carabinieri. Riamane fuori dall’obbligo di programmazione
triennale in materia di reclutamento il personale dell’Esercito italiano, della
Marina militare e dell’Aeronautica militare.
III. L’art. 634, comma 2, c.m. stabilisce, per tutte le Forze armate, l’indivi-
duazione dei parametri e criteri statistici per la valutazione del personale in
servizio. Il d.P.C.M. 4 marzo 1998, ha stabilito che, per l’anno 1998, il nume-
ro complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato è
rilevato, su basi statistiche, secondo i seguenti criteri:
- la rilevazione riguarda il personale a tempo indeterminato delle Forze
(50) Per un’applicazione giurisprudenziale del principio di matrice comunitaria della sana finanza
pubblica, in materia di reclutamento ed inquadramento del personale pubblico, e militare in
particolare, Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005 n. 7275, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2005,
3616, fattispecie relativa al reclutamento straordinario di tenenti in s.p.e. della Guardia di
finanza riservato al personale laureato appartenente al Corpo, in attuazione dell’art. 8, l. n.
85 del 1997; sez. IV, 14 dicembre 2004 n. 7951, in CONS. STATO, 2004, I, 2595; sez. IV, 8 mag-
gio 2000, n. 2637, id., 2000, I, 1166; sez. IV, 10 novembre 1998 n. 1473, id., 1998, I, 1735;
sez. IV, 9 marzo 1998, n. 454, id., 1998, I, 356, che hanno fatto tutte applicazione degli artt.
2 e 4 del Trattato CE all’epoca vigenti (oggi art. 119 FUE). Sulla posizione della Corte di giu-
stizia v. la sentenza 13 luglio 2004, C-27/04, in FORO IT., 2004, IV, 527, con nota di D’AURIA,
che fa il punto sui vari profili comparati, procedurali, e sulle iniziative delle istituzioni comu-
nitarie in materia.
(51) Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2008 n. 1542, in GIURISDIZ. AMM., 2008, I, 459.
(52) Si pensi, a titolo di esempio, al d.P.R. 25 agosto 2004 relativamente ai contingenti assegnati
al personale del comparto per l’anno 2004 e al d.P.R. 6 settembre 2005 per l’anno 2005.
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