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ART. 634 PROGRAMMAZIONE DEI RECLUTAMENTI



                  armate  e  dei  Corpi  di  polizia,  delle  amministrazioni  del  comparto
                  Ministeri, delle aziende autonome nonché degli enti pubblici non econo-
                  mici con organico superiore a 200 unità alla data del 31 dicembre 1997;
               -  il dato relativo al 31 dicembre 1997 è assunto tenendo conto di tutto il
                  personale di ruolo presente nelle suddette amministrazioni alla data con-
                  siderata,  comprese  le  unità  utilizzate  in  posizione  di  comando  e  fuori
                  ruolo;
               -  il personale a tempo parziale presente in servizio al 31 dicembre 1997 è
                  considerato  secondo  criteri  equivalenti  computando  mediamente  una
                  unità ogni due, a prescindere dalla percentuale di riduzione dell’orario;
               -  il personale assunto a tempo determinato in relazione ad esigenze tempo-
                  ranee e straordinarie non è computabile ai fini del calcolo del personale
                  in servizio. Per detto personale la Ragioneria generale dello Stato rileva,
                  trimestralmente, la spesa impegnata mediante la procedura indicata all’art.
                  2 per la valutazione del personale in servizio.
               Ai sensi dell’art. 2, d.P.C.M. 4 marzo 1998, alla rilevazione del personale in
               servizio  provvede  la  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  concerto  con  la
               Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubbli-
               ca; per il personale statale, presso le amministrazioni interessate, i dati sono
               acquisiti attraverso le Ragionerie centrali e riscontrati con la banca-dati della
               stessa Ragioneria generale dello Stato;
               IV. L’art. 634, comma 3, c.m. stabilisce che per consentire lo sviluppo dei
               processi  di  riqualificazione  dell’amministrazione,  connessi  all’attuazione
               della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzio-
               ne  programmata  del  personale,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
               Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione (ora Ministro per la
               semplificazione e la pubblica amministrazione) e dell’economia e delle finan-
               ze:
               -  definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfa-
                  re, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di
                  nuove professionalità;
               -  entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo
                  complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione
                  numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente.
               Si tenga conto che, ai sensi del d.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante l’ordina-
               mento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
               Dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto al Presidente
               che opera nell’area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle
               attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche ammi-
               nistrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi
               e  procedurali  finalizzate  all’efficienza,  efficacia  ed  economicità,  e  svolge
               compiti in materia di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione
               dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni. Il d.m. 17 novembre 2015
               prevede  all’interno  del  Dipartimento,  l’Ufficio  per  l’organizzazione  ed  il
               lavoro  pubblico  che  coordina  la  programmazione  delle  assunzioni  e  del
               reclutamento mediante concorsi.

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