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ART. 634 PROGRAMMAZIONE DEI RECLUTAMENTI
armate e dei Corpi di polizia, delle amministrazioni del comparto
Ministeri, delle aziende autonome nonché degli enti pubblici non econo-
mici con organico superiore a 200 unità alla data del 31 dicembre 1997;
- il dato relativo al 31 dicembre 1997 è assunto tenendo conto di tutto il
personale di ruolo presente nelle suddette amministrazioni alla data con-
siderata, comprese le unità utilizzate in posizione di comando e fuori
ruolo;
- il personale a tempo parziale presente in servizio al 31 dicembre 1997 è
considerato secondo criteri equivalenti computando mediamente una
unità ogni due, a prescindere dalla percentuale di riduzione dell’orario;
- il personale assunto a tempo determinato in relazione ad esigenze tempo-
ranee e straordinarie non è computabile ai fini del calcolo del personale
in servizio. Per detto personale la Ragioneria generale dello Stato rileva,
trimestralmente, la spesa impegnata mediante la procedura indicata all’art.
2 per la valutazione del personale in servizio.
Ai sensi dell’art. 2, d.P.C.M. 4 marzo 1998, alla rilevazione del personale in
servizio provvede la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubbli-
ca; per il personale statale, presso le amministrazioni interessate, i dati sono
acquisiti attraverso le Ragionerie centrali e riscontrati con la banca-dati della
stessa Ragioneria generale dello Stato;
IV. L’art. 634, comma 3, c.m. stabilisce che per consentire lo sviluppo dei
processi di riqualificazione dell’amministrazione, connessi all’attuazione
della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzio-
ne programmata del personale, il Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione (ora Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione) e dell’economia e delle finan-
ze:
- definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfa-
re, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalità;
- entro il primo semestre di ciascun anno, determina il numero massimo
complessivo dei reclutamenti, compatibile con gli obiettivi di riduzione
numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente.
Si tenga conto che, ai sensi del d.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante l’ordina-
mento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto al Presidente
che opera nell’area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle
attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche ammi-
nistrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi
e procedurali finalizzate all’efficienza, efficacia ed economicità, e svolge
compiti in materia di analisi dei fabbisogni di personale e programmazione
dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni. Il d.m. 17 novembre 2015
prevede all’interno del Dipartimento, l’Ufficio per l’organizzazione ed il
lavoro pubblico che coordina la programmazione delle assunzioni e del
reclutamento mediante concorsi.
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