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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Sebbene il legislatore abbia attribuito all’ANAC il potere di adottare atti di
             regolazione flessibile, cioè non afflittivi e rivolti alla generalità dei consociati,
             con la prospettiva di limitarne l’impatto, è stato peraltro notato come tali atti -
             in concreto - possano incidere su posizioni individuali ed esprimere un conte-
             nuto  potenzialmente  afflittivo.  Inoltre,  l’attenzione  viene  richiamata  su  un
             secondo  principio,  “quello  per  cui  il  controllore  non  dovrebbe  accertare  le
             responsabilità ed emettere sanzioni pecuniarie ”.
                                                         (37)
                  L’Autorità deputata al controllo dovrebbe limitarsi, nel caso in cui emer-
             gano eventuali responsabilità patrimoniali, a raccogliere i dati necessari a valu-
             tarne la portata e documentarne il riscontro, per poi procedere all’attivazione
             del soggetto pubblico titolare della potestà sanzionatoria, cui competa l’accer-
             tamento definitivo della violazione e l’irrogazione della sanzione. Un principio,
             quest’ultimo, indice di civiltà giuridica: è arduo argomentare con l’indipendenza
             del controllore l’imparzialità dello stesso nel pronunciarsi sul contenzioso deri-
             vante dalla sua stessa attività di controllo così come sull’erogabilità di una san-
             zione in seguito ad un suo stesso accertamento.
                  La materia dei controlli, proprio in ragione delle particolari cautele che
             dovrebbero essere adottate, è trattata dall’ordinamento in maniera confusiona-
             ria e disomogenea: ad Autorità con ampi e diversificati poteri, tanti e tali da sol-
             levare non ingiustificati dubbi di legittimità, si contrappongono altrettanti sog-
             getti pubblici la cui operatività è così vincolata da renderli sostanzialmente dei
             gusci vuoti. Molti di questi, sebbene formalmente depositari di gravose attribu-
             zioni, finalizzate alla cura di rilevanti interessi pubblici, soffrono carenze orga-
             niche e mancanze di risorse economiche, sono paralizzati da gabbie normative
             e difficoltà operative tali da rendere sostanzialmente inefficace la loro azione.
             Su questo punto, si è affermato che sarebbe necessario un intervento di riforma
             del  sistema  dei  controlli  nel  settore  pubblico  nella  sua  totalità,  proponendo
             l’adozione di un Codice dei controlli sulle risorse pubbliche .
                                                                      (38)
                  Una prospettiva che andrebbe perseguita “razionalizzando e coordinando
             le numerose norme, rivedendo facoltà e risorse a disposizione dei principali
             controllori, assicurando un collegamento più diretto tra i risultati del controllo
             e la produzione di effetti” e, infine, intervenendo su quella commistione - in
             capo alla medesima Autorità - della funzione di controllo con la potestà sanzio-
             natoria. In tal senso, è stato affermato che il legislatore dovrebbe prima di
             tutto affrontare il problema in termini generali, “delineando una sorta di sta-
             tuto in materia e, allo stesso tempo, assicurando a tali autorità una specifica

             (37)  Ibidem.
             (38)  E. D’ALTERIO, cit.
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