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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Sebbene il legislatore abbia attribuito all’ANAC il potere di adottare atti di
regolazione flessibile, cioè non afflittivi e rivolti alla generalità dei consociati,
con la prospettiva di limitarne l’impatto, è stato peraltro notato come tali atti -
in concreto - possano incidere su posizioni individuali ed esprimere un conte-
nuto potenzialmente afflittivo. Inoltre, l’attenzione viene richiamata su un
secondo principio, “quello per cui il controllore non dovrebbe accertare le
responsabilità ed emettere sanzioni pecuniarie ”.
(37)
L’Autorità deputata al controllo dovrebbe limitarsi, nel caso in cui emer-
gano eventuali responsabilità patrimoniali, a raccogliere i dati necessari a valu-
tarne la portata e documentarne il riscontro, per poi procedere all’attivazione
del soggetto pubblico titolare della potestà sanzionatoria, cui competa l’accer-
tamento definitivo della violazione e l’irrogazione della sanzione. Un principio,
quest’ultimo, indice di civiltà giuridica: è arduo argomentare con l’indipendenza
del controllore l’imparzialità dello stesso nel pronunciarsi sul contenzioso deri-
vante dalla sua stessa attività di controllo così come sull’erogabilità di una san-
zione in seguito ad un suo stesso accertamento.
La materia dei controlli, proprio in ragione delle particolari cautele che
dovrebbero essere adottate, è trattata dall’ordinamento in maniera confusiona-
ria e disomogenea: ad Autorità con ampi e diversificati poteri, tanti e tali da sol-
levare non ingiustificati dubbi di legittimità, si contrappongono altrettanti sog-
getti pubblici la cui operatività è così vincolata da renderli sostanzialmente dei
gusci vuoti. Molti di questi, sebbene formalmente depositari di gravose attribu-
zioni, finalizzate alla cura di rilevanti interessi pubblici, soffrono carenze orga-
niche e mancanze di risorse economiche, sono paralizzati da gabbie normative
e difficoltà operative tali da rendere sostanzialmente inefficace la loro azione.
Su questo punto, si è affermato che sarebbe necessario un intervento di riforma
del sistema dei controlli nel settore pubblico nella sua totalità, proponendo
l’adozione di un Codice dei controlli sulle risorse pubbliche .
(38)
Una prospettiva che andrebbe perseguita “razionalizzando e coordinando
le numerose norme, rivedendo facoltà e risorse a disposizione dei principali
controllori, assicurando un collegamento più diretto tra i risultati del controllo
e la produzione di effetti” e, infine, intervenendo su quella commistione - in
capo alla medesima Autorità - della funzione di controllo con la potestà sanzio-
natoria. In tal senso, è stato affermato che il legislatore dovrebbe prima di
tutto affrontare il problema in termini generali, “delineando una sorta di sta-
tuto in materia e, allo stesso tempo, assicurando a tali autorità una specifica
(37) Ibidem.
(38) E. D’ALTERIO, cit.
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