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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN UN’OTTICA ANTIMAFIA
vigilanza anche nei confronti di altre Istituzioni, avendo per oggetto principale
risorse pubbliche. Una funzione, questa, il cui esercizio è sottoposto a vincoli
assai più stringenti, in ragione della crucialità e dell’intrusività di un controllo
simile, tanto invasivo da assumere - de facto - uno specifico ruolo in quel bilancia-
mento tra “pesi e contrappesi” che caratterizza il moderno Stato di diritto.
4. L’anticorruzione: un bilancio
È emerso come “il nuovo nemico sia sempre più spesso l’impresa contigua
ai fenomeni criminali, in quel coacervo di rapporti tra criminalità economica,
corruzione e mafia difficilmente distinguibili ”. Una vischiosità nei rapporti
(33)
così insidiosa da rendere ipotizzabile “un piano di sovrapposizione tra impresa
collusa e impresa vittima”, un rapporto contrattuale che vede agganciata alla pre-
tesa estorsiva l’ottenimento di servizi da parte del sodalizio . Di fronte una
(34)
simile minaccia, il legislatore ha reagito attuando “una progressiva degiurisdizio-
nalizzazione, attraverso il trasferimento di funzioni e di potestà già riservate alla
Magistratura ad altre Autorità Pubbliche, o financo a soggetti privati, in una logi-
ca - se è consentito il termine - di de-pubblicizzazione ”. Una conseguenza
(35)
diretta della tendenza ad affidare il contrasto alla criminalità organizzata a misure
di diritto amministrativo, una tendenza che risponde all’avvertita necessità di
portare la lotta alla mafia su di un piano abbastanza flessibile e dinamico, tale da
poter stare al passo con una realtà fattuale estremamente complessa, contrappo-
nendosi a cosche che possono fare affidamento su un bacino di competenze e
risorse pressoché inesauribile. Il legislatore avendo ben compreso lo scellerato
coniugio tra mafia e appalti, un coacervo di cointeressenze illecite consacrato da
patti corruttivi, ha istituito un’apposita Autorità deputata al contrasto della cor-
ruzione, da tempo affermatasi come strumento privilegiato dell’agire mafioso. Il
modello poc’anzi delineato, tuttavia, non può dirsi pienamente realizzato.
Innanzitutto, è stato sottolineato che “chi controlla l’uso delle risorse pub-
bliche non dovrebbe avere il potere di limitare la discrezionalità del controllato,
che utilizza le risorse; chi controlla non dovrebbe indirizzare e regolare l’ogget-
to del controllo ”.
(36)
(33) R. RUSSO, I grandi eventi: strategie di intervento punitivo, DIrItto Penale ContemPoraneo, 2015.
(34) S. DE FLAMMINEIS, Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del concor-
rente esterno estorto, DIrItto Penale ContemPoraneo, 27 febbraio 2018.
(35) F. ARATA, Verso una progressiva fuga dalla giurisdizione?, DIr. Pen. e ProCesso, 2011, 2, 137
(commento alla normativa).
(36) F. GIUFFRÈ, cit., pag. 30.
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