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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN UN’OTTICA ANTIMAFIA



               vigilanza anche nei confronti di altre Istituzioni, avendo per oggetto principale
               risorse pubbliche. Una funzione, questa, il cui esercizio è sottoposto a vincoli
               assai più stringenti, in ragione della crucialità e dell’intrusività di un controllo
               simile, tanto invasivo da assumere - de facto - uno specifico ruolo in quel bilancia-
               mento tra “pesi e contrappesi” che caratterizza il moderno Stato di diritto.



               4. L’anticorruzione: un bilancio
                    È emerso come “il nuovo nemico sia sempre più spesso l’impresa contigua
               ai fenomeni criminali, in quel coacervo di rapporti tra criminalità economica,
               corruzione  e  mafia  difficilmente  distinguibili ”.  Una  vischiosità  nei  rapporti
                                                           (33)
               così insidiosa da rendere ipotizzabile “un piano di sovrapposizione tra impresa
               collusa e impresa vittima”, un rapporto contrattuale che vede agganciata alla pre-
               tesa estorsiva l’ottenimento di servizi da parte del sodalizio . Di fronte una
                                                                          (34)
               simile minaccia, il legislatore ha reagito attuando “una progressiva degiurisdizio-
               nalizzazione, attraverso il trasferimento di funzioni e di potestà già riservate alla
               Magistratura ad altre Autorità Pubbliche, o financo a soggetti privati, in una logi-
               ca - se è consentito il termine - di de-pubblicizzazione ”. Una conseguenza
                                                                      (35)
               diretta della tendenza ad affidare il contrasto alla criminalità organizzata a misure
               di diritto amministrativo, una tendenza che risponde all’avvertita necessità di
               portare la lotta alla mafia su di un piano abbastanza flessibile e dinamico, tale da
               poter stare al passo con una realtà fattuale estremamente complessa, contrappo-
               nendosi a cosche che possono fare affidamento su un bacino di competenze e
               risorse pressoché inesauribile. Il legislatore avendo ben compreso lo scellerato
               coniugio tra mafia e appalti, un coacervo di cointeressenze illecite consacrato da
               patti corruttivi, ha istituito un’apposita Autorità deputata al contrasto della cor-
               ruzione, da tempo affermatasi come strumento privilegiato dell’agire mafioso. Il
               modello poc’anzi delineato, tuttavia, non può dirsi pienamente realizzato.
                    Innanzitutto, è stato sottolineato che “chi controlla l’uso delle risorse pub-
               bliche non dovrebbe avere il potere di limitare la discrezionalità del controllato,
               che utilizza le risorse; chi controlla non dovrebbe indirizzare e regolare l’ogget-
               to del controllo ”.
                              (36)

               (33)  R. RUSSO, I grandi eventi: strategie di intervento punitivo, DIrItto Penale ContemPoraneo, 2015.
               (34)  S. DE FLAMMINEIS, Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del concor-
                    rente esterno estorto, DIrItto Penale ContemPoraneo, 27 febbraio 2018.
               (35)  F. ARATA, Verso una progressiva fuga dalla giurisdizione?, DIr. Pen.  e ProCesso, 2011, 2, 137
                    (commento alla normativa).
               (36)  F. GIUFFRÈ, cit., pag. 30.
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