Page 75 - Rassegna 2018-4
P. 75
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN UN’OTTICA ANTIMAFIA
Ciò avvenne poiché, in quegli anni, l’impatto negativo di alcune note
vicende di cronaca, collegate alla cattiva gestione di grandi eventi e opere pub-
bliche, determinarono una crescente insoddisfazione per l’operato dell’allora
operante AVCP. Infatti, “sebbene fossero già riconosciuti all’AVCP poteri ispet-
tivi e persino sanzionatori, la funzione di vigilanza era finalizzata soprattutto al
riscontro di irregolarità amministrative e, in generale, i poteri dell’Autorità
erano più limitati: quello di regolazione era meno esteso; quello sanzionatorio
riguardava un minor numero di ipotesi e soggiaceva a un limite collegato al
valore del contratto; quello di decisione sul precontenzioso non aveva effetti
vincolanti ”. Tanto limitati da far parlare di “tentennamenti” e, addirittura, di
(19)
“paralisi” del sistema di vigilanza allora in attività. Per questi e ulteriori motivi,
si è ritenuto che questo eterogeneo elenco di funzioni attribuite all’ANAC dal
Codice fosse il risultato delle molteplici esigenze che si vennero ad intersecare,
tra le quali spiccavano quella di innovare la previgente autorità di vigilanza; raf-
forzare i controlli, gli interventi e le sanzioni in materia; sviluppare la disciplina
dell’anticorruzione e della trasparenza, oggetto di sempre maggiori attenzioni a
livello internazionale e sovranazionale.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto fin qui sostenuto, ben
potrebbe rientrare nel quadro di quelle Autorità amministrative indipendenti cui
sono attribuiti dal legislatore compiti di controllo e vigilanza in uno specifico
settore: organismi di monitoraggio che coesistono con il tradizionale sistema
repressivo di natura giurisdizionale. Queste authorities si sono progressivamente
proposte come modello alternativo al tradizionale sistema ministeriale .
(20)
In Italia, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, tali Autorità hanno
progressivamente assunto un ruolo di crescente rilievo in funzione di garanzia,
controllo e regolazione di alcuni settori particolarmente sensibili - in quanto
contrassegnati da un “deficit di efficacia che mette in discussione le modalità più
elementari di esercizio del potere pubblico ” - e che, pertanto, necessitavano
(21)
di un organismo terzo e indipendente, tanto rispetto al Governo quanto alle
(19) E. D’ALTERIO, Il nuovo codice dei contratti pubblici - regolare, vigilare, punire, giudicare: l’anaC nella nuova
disciplina dei contratti pubblici, gIornale DIr. amm., 2016, 4, 436 (commento alla normativa).
(20) In argomento, S. CASSESE, le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, in S. CASSESE,
C. FRANCHINI, I garanti delle regole, Bologna, 1996, pagg. 217 e ss. (come riportato da Ida
Angela NICOTRA, a cura di, in l’autorità nazionale anticorruzione: tra prevenzione e attività rego-
latoria, 2016, G. Giappichelli, Torino).
(21) F. GIUFFRÈ, le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello stato di diritto: il caso dell’autorità
nazionale anticorruzione, in I. A. NICOTRA (a cura di), l’autorità nazionale anticorruzione: tra pre-
venzione e attività regolatoria, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pag. 18 (il quale cita M. MORISI,
Verso una democrazia delle politiche? un’angolazione politologica per le autorità “indipendenti” in Italia, in A.
PREDIERI, le autorità amministrative indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, pag. 65).
73