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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN UN’OTTICA ANTIMAFIA
mulazione del titolo della corruzione impropria in corruzione per l’esercizio
della funzione e lo “spacchettamento” della concussione, e introducendone di
nuove, quali l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater
c.p.), il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e la corruzione tra privati
(art. 2635 c.c.). In particolare, si segnala come l’introduzione di quest’ultima
fattispecie rappresenti la presa di coscienza da parte del legislatore dei notevoli
danni alla società prodotti dalla corruzione privata, “non solo perché altera
profondamente la leale concorrenza tra le imprese fino a minare la fiducia dei
consociati sull’esistenza di regole di mercato, ma anche perché sottrae ingenti
quantità di risorse economiche (…) per destinarle alla ricchezza parassitaria di
pochi ”.
(14)
Questa norma, inoltre, ha previsto una serie di obblighi per
l’Amministrazione: l’adozione di piani triennali anticorruzione, in conformità
con quello redatto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora ANAC), e
l’emanazione di codici di comportamento. La logica alla base di tali previsioni
è chiaramente preventiva, fondata da un lato su idonei presidi organizzativi e
sul controllo degli stessi da parte del responsabile della prevenzione della cor-
ruzione, dall’altro sull’individuazione ope legis delle aree a maggior rischio di cor-
ruzione .
(15)
Alla violazione di queste disposizioni consegue una responsabilità a titolo
erariale, civile e disciplinare per le Pubbliche Amministrazioni, per la commis-
sione all’interno dell’Amministrazione di un reato di corruzione, e per il
responsabile della prevenzione, qualora non dimostri di aver predisposto un
adeguato piano triennale e di aver vigilato sulla concreta efficienza ed efficacia
dello stesso.
Da tale disciplina, pertanto, emerge chiaramente l’intenzione del legislato-
re di spostare l’asticella della prevenzione verso una tutela avanzata del bene
giuridico leso. A ragione, di fronte ad un siffatto quadro giuridico e fattuale, il
legislatore ha introdotto un duplice sistema di controlli sulle procedure di gara
che integra le strategie anticorruzione con le misure antimafia.
(14) R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo? in DIr. Pen. e ProCesso,
2017, 1, 5 (commento alla normativa).
(15) Art. 1, comma 16, L. 190/2012:
- i procedimenti amministrativi concernenti autorizzazioni e concessioni;
- la selezione dei contraenti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
- l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ogni altro vantaggio economico a persone
ed enti pubblici o privati;
- i concorsi;
- l’assunzione del personale;
- le progressioni di carriera.
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