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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN UN’OTTICA ANTIMAFIA



               mulazione del titolo della corruzione impropria in corruzione per l’esercizio
               della funzione e lo “spacchettamento” della concussione, e introducendone di
               nuove, quali l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater
               c.p.), il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e la corruzione tra privati
               (art. 2635 c.c.). In particolare, si segnala come l’introduzione di quest’ultima
               fattispecie rappresenti la presa di coscienza da parte del legislatore dei notevoli
               danni alla società prodotti dalla corruzione privata, “non solo perché altera
               profondamente la leale concorrenza tra le imprese fino a minare la fiducia dei
               consociati sull’esistenza di regole di mercato, ma anche perché sottrae ingenti
               quantità di risorse economiche (…) per destinarle alla ricchezza parassitaria di
               pochi ”.
                     (14)
                    Questa  norma,  inoltre,  ha  previsto  una  serie  di  obblighi  per
               l’Amministrazione: l’adozione di piani triennali anticorruzione, in conformità
               con quello redatto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora ANAC), e
               l’emanazione di codici di comportamento. La logica alla base di tali previsioni
               è chiaramente preventiva, fondata da un lato su idonei presidi organizzativi e
               sul controllo degli stessi da parte del responsabile della prevenzione della cor-
               ruzione, dall’altro sull’individuazione ope legis delle aree a maggior rischio di cor-
               ruzione .
                       (15)
                    Alla violazione di queste disposizioni consegue una responsabilità a titolo
               erariale, civile e disciplinare per le Pubbliche Amministrazioni, per la commis-
               sione  all’interno  dell’Amministrazione  di  un  reato  di  corruzione,  e  per  il
               responsabile della prevenzione, qualora non dimostri di aver predisposto un
               adeguato piano triennale e di aver vigilato sulla concreta efficienza ed efficacia
               dello stesso.
                    Da tale disciplina, pertanto, emerge chiaramente l’intenzione del legislato-
               re di spostare l’asticella della prevenzione verso una tutela avanzata del bene
               giuridico leso. A ragione, di fronte ad un siffatto quadro giuridico e fattuale, il
               legislatore ha introdotto un duplice sistema di controlli sulle procedure di gara
               che integra le strategie anticorruzione con le misure antimafia.


               (14)  R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma di stampo europeo? in DIr. Pen. e ProCesso,
                    2017, 1, 5 (commento alla normativa).
               (15)  Art. 1, comma 16, L. 190/2012:
                    - i procedimenti amministrativi concernenti autorizzazioni e concessioni;
                    - la selezione dei contraenti per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
                    - l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ogni altro vantaggio economico a persone
                    ed enti pubblici o privati;
                    - i concorsi;
                    - l’assunzione del personale;
                    - le progressioni di carriera.
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