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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             associazioni  di  categoria .  Tra  le  molte,  per  prima  venne  istituita  la
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             Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB), con la L. n. 216
             del 1974; successivamente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
             (AGCM), con la L. n. 287 del 1990; il Garante per la Protezione dei Dati per-
             sonali,  con  la  L.  n.  675  del  1990;  e  infine  l’Autorità  per  le  Garanzie  nelle
             Comunicazioni  (AGCOM),  risultato  del  percorso  evolutivo  dell’originario
             Garante per l’Editoria, con la L. n. 249 del 1997. Da allora, più volte si è tentato
             di ricondurre tali agenzie nell’alveo del potere esecutivo, descrivendole in ter-
             mini di evoluzione e ridefinizione del tradizionale modello di amministrazione.
             In tal senso, il concetto stesso di “autorità amministrativa indipendente” sottin-
             tende una contraddizione in termini: organismi amministrativi, quindi espres-
             sione di determinati poteri e funzioni attribuiti agli stessi per la cura di un inte-
             resse di natura pubblicistica, e al tempo stesso indipendenti, cioè sciolti da qual-
             siasi rapporto di subordinazione o controllo e sottratti all’indirizzo politico del
             Governo. Una simile combinazione di aggettivi risulta spuria in un ordinamen-
             to in cui, tradizionalmente, il carattere amministrativo di un organismo stava ad
             indicare la natura esecutiva delle sue attribuzioni, distinguendole nettamente da
             quelle  attinenti  al  potere  legislativo  e  giurisdizionale.  Al  contrario,  simili
             Autorità in concreto svolgono funzioni che vanno ben oltre la mera attività ese-
             cutiva, rispondendo contemporaneamente a esigenze regolatorie e di controllo
             attraverso l’attribuzione di compiti di natura normativa e paragiurisdizionale.
             L’esercizio di tali poteri regolatori - secondo la giurisprudenza - da parte di
             Autorità poste al di fuori del circuito democratico di responsabilità e di rappre-
             sentanza, è giustificato in base all’esistenza di un procedimento partecipativo e,
             pertanto, si può affermare che “l’indipendenza e la neutralità delle Autorità può
             trovare un fondamento dal basso ”. Alla luce di considerazioni attigue, si è
                                              (23)
             parlato di esse come una “nuova figura dell’organizzazione amministrativa, di
             un nuovo modo di essere dell’amministrazione o, addirittura, di quarta funzione
             dello Stato contemporaneo ”. Un modo di essere che andrebbe in direzione di
                                       (24)
             “una lenta transizione del diritto pubblico verso un inedito modello di ammini-
             strazione della cosa pubblica, fondato sempre più sulla competenza che sulla


             (22)  F. GIUFFRÈ, le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello stato di diritto: il caso dell’autorità
                  nazionale anticorruzione, in I. A. NICOTRA (a cura di), l’autorità nazionale anticorruzione: tra
                  prevenzione e attività regolatoria, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pag. 10.
             (23)  Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7972, 27 dicembre 2006.
             (24)  F.  GIUFFRÈ,  le  autorità  indipendenti  nel  panorama  evolutivo  dello  stato  di  diritto:  il  caso  dell’autorità
                  nazionale anticorruzione, in I. A. NICOTRA (a cura di), l’autorità nazionale anticorruzione: tra preven-
                  zione e attività regolatoria, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016, pag. 11 (il quale cita, tra gli altri, C.
                  FRANCHINI, le autorità amministrative indipendenti, in rIV. trIm. DIr. Pubbl., 1988, pagg. 573 e ss.).
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