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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
ne stessa o che questa sia comunque preferibile a uno Stato inefficiente .
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In ragione di quanto finora rilevato, la normativa nazionale si è progres-
sivamente evoluta in ragione della crescente sensibilità al fenomeno della cor-
ruzione, problema ancor più sentito in anni di crisi economica e di laceranti
tensioni sociali. Basti pensare al dato assai sconfortante emergente dall’Indice
di Percezione della Corruzione (IPC), valore che va da zero - per i Paesi ad alto
indice di corruzione - a cento - per quelli più virtuosi - attribuito da
Transparency International, sulla base di opinioni di esperti, che dà conto della
percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi
Paesi di tutto il mondo: l’Italia , con cinquanta punti, si posiziona al 54° posto
(12)
su 180 Paesi analizzati e, sebbene il trend dal 2012 sia positivo, a dimostrazione
dell’efficacia della normativa anticorruzione che proprio quell’anno veniva
approvata, non è possibile considerarlo un buon risultato per uno Stato che
vuole definirsi come democratico e moderno, all’avanguardia nel contrasto alla
criminalità organizzata e alle sue ramificazioni tra i cosiddetti “colletti bian-
chi”. La norma cardine dell’attuale sistema di prevenzione della corruzione
nella Pubblica Amministrazione è la L. n. 190 del 2012, sulla quale si sono
innestate le successive modifiche intervenute in materia. Questa norma ha
apportato importanti aggiornamenti dal punto di vista repressivo, al fine di
adeguare gli strumenti di contrasto alle emergenze del fenomeno. Le circostan-
ze attuali non permettono più di fare distinzioni tra la corruzione tradizional-
mente intesa - quel pactum sceleris avente oggetto una singola prestazione in
cambio di denaro o altra utilità - e il totale asservimento della funzione, con
l’intraneus a libro paga dell’extraneus per tempo indeterminato e un’indefinita
serie di favori. Avendo ben compreso che il sempre più ricorrente “il binomio
corruzione-attività d’impresa richiede una più attenta verifica degli effetti eco-
nomici che possono derivare dagli scambi corrotti capillari, diffusi e seriali tipi-
ci della cosiddetta corruzione sistemica” . Tale obiettivo è stato parzialmente rag-
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giunto rimodulando le precedenti fattispecie, in particolare attraverso la rifor-
(11) Ibidem, p. 31 (con riferimento agli studi di R. KLITGAARD, Controlling Corruption, 1991 e di L.
MANZETTI e C. J. WILSON, Why do corrupt governments maintain public support, 2006).
(12) Dato estrapolato dai risultati dell’analisi, resi pubblici da transparency International sul proprio
sito web ufficiale: “l’Italia, dal 2012, ha scalato diciotto posizioni parallelamente al compi-
mento di notevoli passi in avanti nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione attraverso
l’approvazione della L. 190/2012 e l’istituzione, due anni dopo, dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, sebbene manchi ancora un effettivo intervento in materia di finanziamento
pubblico ai partiti politici, nota dolente che in una prospettiva de iure condendo dovrà neces-
sariamente essere affrontata dal legislatore”, (https://www.transparency.it/indice-di-perce-
zione-della-corruzione-l-italia-sale-al-54-posto/).
(13) G. MANNOZZI, Combattere la corruzione: tra criminologia e diritto penale, in DIr. Pen. e ProCesso,
2008, 6, 775 (commento alla normativa).
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