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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN UN’OTTICA ANTIMAFIA



               sola rappresentanza, in cui viene meno la separazione dei poteri in favore della
               concentrazione  delle  funzioni  al  fine  di  consentire  ad  un  unico  soggetto  di
               intervenire  in  maniera  organica  sull’interesse  alla  cui  cura  è  preposto ”.
                                                                                        (25)
               Autorità, quindi, in cui si concentrano grandi e diversi poteri e che, pertanto,
               necessitano di ancor maggiori garanzie di indipendenza e imparzialità, sia da un
               punto di vista formale che sostanziale: ciò si estrinseca, da un lato, nella terzietà
               normativamente prevista rispetto al Governo, dall’altro, nell’effettiva presenza
               di un’organizzazione i cui vertici sono nominati secondo meccanismi che ne
               tutelino l’autonomia prevedendo, in alcuni casi, la partecipazione congiunta di
               Autorità governative e parlamentari.
                    Alla  luce  delle  considerazioni  fin  qui  fatte,  emergerebbero  chiari  profili  di
               riconducibilità  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  al  modello  delle  Autorità
               amministrative indipendenti. Innanzitutto, l’articolato procedimento di nomina del
               Presidente risponde all’esigenza di garanzia suindicata, propria delle dette Autorità:
               questo prevede una proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la sem-
               plificazione, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, una deliberazio-
               ne del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole delle Commissioni parlamentari
               competenti a maggioranza dei due terzi dopo il quale verrà emesso il decreto di
               nomina dal Presidente della Repubblica. Oltre al descritto procedimento, l’indipen-
               denza dei suoi vertici è garantita da stringenti requisiti soggettivi, aventi un duplice
               piano di riferimento: quello “professionale”, legato alla competenza, e quello “mora-
               le”, all’indipendenza e all’esperienza. Sovviene, allo stesso scopo, la previsione di un
               termine al mandato del Presidente e dei Consiglieri, configurato in sei anni, e la non
               rieleggibilità degli stessi. In secondo luogo, l’attribuzione di poteri sanzionatori ha
               permesso di superare l’inefficacia che aveva sostanzialmente paralizzato l’operatività
               dei precedenti organismi di contrasto alla corruzione. Nella medesima prospettiva,
               anche l’esame delle specifiche funzioni ad essa assegnate sembra confortare tale
               orientamento. L’ANAC costituisce un organo preposto prevalentemente alla pre-
               venzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione cui sono
               attribuiti, altresì, poteri di natura squisitamente repressiva .
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               (25)  C. FRANCHINI, le autorità amministrative indipendenti, in rIV. trIm. DIr. Pubbl., 1988, pagg. 573 e ss.
               (26)  D.L. 90/2014, art. 19, comma 5, lett. a e b: riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme
                    di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; riceve notizie e segnalazioni da ciascun
                    avvocato dello stato il quale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al regio
                    decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento
                    o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto
                    legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (...) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme pre-
                    viste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000
                    e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani trien-
                    nali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
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