Page 77 - Rassegna 2018-4
P. 77
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN UN’OTTICA ANTIMAFIA
sola rappresentanza, in cui viene meno la separazione dei poteri in favore della
concentrazione delle funzioni al fine di consentire ad un unico soggetto di
intervenire in maniera organica sull’interesse alla cui cura è preposto ”.
(25)
Autorità, quindi, in cui si concentrano grandi e diversi poteri e che, pertanto,
necessitano di ancor maggiori garanzie di indipendenza e imparzialità, sia da un
punto di vista formale che sostanziale: ciò si estrinseca, da un lato, nella terzietà
normativamente prevista rispetto al Governo, dall’altro, nell’effettiva presenza
di un’organizzazione i cui vertici sono nominati secondo meccanismi che ne
tutelino l’autonomia prevedendo, in alcuni casi, la partecipazione congiunta di
Autorità governative e parlamentari.
Alla luce delle considerazioni fin qui fatte, emergerebbero chiari profili di
riconducibilità dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al modello delle Autorità
amministrative indipendenti. Innanzitutto, l’articolato procedimento di nomina del
Presidente risponde all’esigenza di garanzia suindicata, propria delle dette Autorità:
questo prevede una proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la sem-
plificazione, di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia, una deliberazio-
ne del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti a maggioranza dei due terzi dopo il quale verrà emesso il decreto di
nomina dal Presidente della Repubblica. Oltre al descritto procedimento, l’indipen-
denza dei suoi vertici è garantita da stringenti requisiti soggettivi, aventi un duplice
piano di riferimento: quello “professionale”, legato alla competenza, e quello “mora-
le”, all’indipendenza e all’esperienza. Sovviene, allo stesso scopo, la previsione di un
termine al mandato del Presidente e dei Consiglieri, configurato in sei anni, e la non
rieleggibilità degli stessi. In secondo luogo, l’attribuzione di poteri sanzionatori ha
permesso di superare l’inefficacia che aveva sostanzialmente paralizzato l’operatività
dei precedenti organismi di contrasto alla corruzione. Nella medesima prospettiva,
anche l’esame delle specifiche funzioni ad essa assegnate sembra confortare tale
orientamento. L’ANAC costituisce un organo preposto prevalentemente alla pre-
venzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione cui sono
attribuiti, altresì, poteri di natura squisitamente repressiva .
(26)
(25) C. FRANCHINI, le autorità amministrative indipendenti, in rIV. trIm. DIr. Pubbl., 1988, pagg. 573 e ss.
(26) D.L. 90/2014, art. 19, comma 5, lett. a e b: riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme
di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; riceve notizie e segnalazioni da ciascun
avvocato dello stato il quale, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento
o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (...) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme pre-
viste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000
e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani trien-
nali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
75