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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Inoltre, un vicino impianto di mitilicoltura ha visto morire un’intera pro-
duzione, sempre a seguito delle acque torbide.
2. Riferimenti normativi
Le disposizioni in materia ambientale sono contenute in diversi testi legi-
slativi, primo fra tutti la direttiva europea 2008/99/CE denominata “Sulla tute-
la penale dell’ambiente”, recepita in Italia con D.Lgs. 121/2011; la Legge
68/2015, inoltre, ha modificato il Codice Penale con l’aggiunta dell’intero
Titolo VI bis (Delitti contro l’ambiente), che comprende, tra gli altri, le fattispe-
cie di reato di “inquinamento ambientale” (art. 452-bis) e “disastro ambientale”
(art. 452-quater).
Questa legge integra e modifica il vecchio “Codice dell’Ambiente” D.Lgs.
152/2006, inasprendo le pene, aggiungendo autonome fattispecie di reato ed
introducendo sia la cosiddetta responsabilità amministrativa dell’Ente proprie-
tario in ordine alla prevenzione dei rischi di inquinamento, sia una specifica
disciplina sanzionatoria in materia di violazioni amministrative e penali.
Considerato il fatto per il quale la Corte si esprime, è innanzitutto da rile-
vare la differenza sostanziale tra l’art. 452-bis e il 452-quater, ovvero l’oggettiva-
zione dei seguenti elementi:
- l’alterazione irreversibile di un ecosistema;
- l’alterazione reversibile ma particolarmente dispendiosa;
- l’offesa alla pubblica incolumità per l’estensione del danno e gli effetti
lesivi prodotti. Trattandosi, pertanto, di un fatto-reato nel quale il danno risulta
reversibile, esso deve essere ricondotto nelle more dell’articolo 452-bis “inquina-
mento ambientale”, che recita: “È punito… OMISSIS … chiunque abusivamen-
te cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del
sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della
fauna.
… OMISSIS”.
Analizzando il testo, è evidente come la condotta è vincolata all’azione
abusiva, la quale cagiona un danno significativo e misurabile; pertanto essa non
deve derivare da imposizioni dell’Ente proprietario o della norma, ma da azioni
dirette scientemente all’elusione delle prescrizioni stesse. Altro fattore è la
misurabilità del danno cagionato, sicuramente non lieve, per essere ricondotto
a questa fattispecie.
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