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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Inoltre, un vicino impianto di mitilicoltura ha visto morire un’intera pro-
             duzione, sempre a seguito delle acque torbide.




             2. Riferimenti normativi
                  Le disposizioni in materia ambientale sono contenute in diversi testi legi-
             slativi, primo fra tutti la direttiva europea 2008/99/CE denominata “Sulla tute-
             la  penale  dell’ambiente”,  recepita  in  Italia  con  D.Lgs.  121/2011;  la  Legge
             68/2015,  inoltre,  ha  modificato  il  Codice  Penale  con  l’aggiunta  dell’intero
             Titolo VI bis (Delitti contro l’ambiente), che comprende, tra gli altri, le fattispe-
             cie di reato di “inquinamento ambientale” (art. 452-bis) e “disastro ambientale”
             (art. 452-quater).
                  Questa legge integra e modifica il vecchio “Codice dell’Ambiente” D.Lgs.
             152/2006, inasprendo le pene, aggiungendo autonome fattispecie di reato ed
             introducendo sia la cosiddetta responsabilità amministrativa dell’Ente proprie-
             tario in ordine alla prevenzione dei rischi di inquinamento, sia una specifica
             disciplina sanzionatoria in materia di violazioni amministrative e penali.
                  Considerato il fatto per il quale la Corte si esprime, è innanzitutto da rile-
             vare la differenza sostanziale tra l’art. 452-bis e il 452-quater, ovvero l’oggettiva-
             zione dei seguenti elementi:
                  - l’alterazione irreversibile di un ecosistema;
                  - l’alterazione reversibile ma particolarmente dispendiosa;
                  - l’offesa alla pubblica incolumità per l’estensione del danno e gli effetti
             lesivi prodotti. Trattandosi, pertanto, di un fatto-reato nel quale il danno risulta
             reversibile, esso deve essere ricondotto nelle more dell’articolo 452-bis “inquina-
             mento ambientale”, che recita: “È punito… OMISSIS … chiunque abusivamen-
             te cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
                  - delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del
             sottosuolo;
                  - di  un  ecosistema,  della  biodiversità,  anche  agraria,  della  flora  e  della
             fauna.
                  … OMISSIS”.
                  Analizzando il testo, è evidente come la condotta è vincolata all’azione
             abusiva, la quale cagiona un danno significativo e misurabile; pertanto essa non
             deve derivare da imposizioni dell’Ente proprietario o della norma, ma da azioni
             dirette  scientemente  all’elusione  delle  prescrizioni  stesse.  Altro  fattore  è  la
             misurabilità del danno cagionato, sicuramente non lieve, per essere ricondotto
             a questa fattispecie.


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