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TUTELA AMBIENTALE NELLE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO IN AMBITO PORTUALE



                    Da ultimo, l’ambito di applicabilità: aria, acque e suolo, con la sola diffe-
               renza che per quest’ultimo si deve necessariamente considerare l’estensione del
               danno, anche se riguardante il sottosuolo. Il bene giuridico tutelato, quindi, è la
               biodiversità (flora e fauna) e gli ecosistemi naturali.



               3. Prescrizioni di legge in merito ai dragaggi nelle aree portuali
                    La Legge n. 84/2008, modificata recentemente dalla Legge n. 221/2015
               denominata  “Green  Economy”,  disciplina  le  attività  nelle  aree  portuali;  il
               Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Attività Produttive hanno inteso
               promanare il DM n. 172 del 15 luglio 2016 in ossequio all’articolo 5 della citata
               Legge 84, dal titolo “Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle
               norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale”.
               In esso, tra l’altro, troviamo una serie di prescrizioni capaci di prevenire l’intor-
               bidimento delle acque dovuto all’azione sul fondale da parte della draga, che la
               Corte ha inteso citare come esempi di abuso, da ricondurre all’art. 452-bis:
                    - predisposizione  di  un  sistema  di  misure  per  evitare  l’intorbidimento
               delle acque circostanti;
                    - presenza di una vasca a bordo della draga per lavare la benna prima di
               ogni immersione;
                    - presenza di elementi galleggianti (panne) e verticali (gonne) legati tra
               loro e fissati al fondo con piombi e ancore;
                    - obbligatorietà di cessazione lavori in caso di rottura del sistema panne-
               gonne di ritenuta, fino alla riparazione;
                    - sistema “a panne fisse” ancorate a corpi di cemento armato, a formare
               una zona cuscinetto tra l’area di lavoro e le acque interne del porto.
                    Altre disposizioni di legge sono contenute nei seguenti rimandi legislativi:
                    - Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
                    - art. 39, comma 13 del D.Lgs. n. 205/2010;
                    - art. 48 della Legge n. 27/2012, che ha modificato la Legge n. 84/1994
               in materia di siti di interesse nazionale.




               4. La condotta delittuosa
                    In numerose occasioni gli Enti preposti al controllo del cantiere hanno
               svolto le loro attività, al fine di circostanziare la condotta della Ditta nel porto
               di La Spezia, nelle more delle opere di bonifica affidatele è stata interessata:
                    - l’ARPAL per l’analisi delle acque interne al porto;


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