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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI



               minosa, si sostanzia nella sottrazione del minore vera e propria: il bambino
               viene materialmente allontanato dalla sua dimora all’insaputa dell’altro genitore
               e trattenuto altrove. Il secondo momento vede il protrarsi della situazione anti-
               giuridica mediante la ritenzione del bambino, attuata attraverso una condotta
               sempre attiva volta ad ottenere e mantenere un controllo sul minore.
                    Nel terzo ed ultimo momento, svolge tuttora un ruolo rilevante la volontà
               del reo. Egli, cioè, potrebbe decidere di sua iniziativa di porre fine alla situazio-
               ne antigiuridica posta in essere; essere costretto a cessare la sua condotta crimi-
               nosa a causa di una impossibilità sopravvenuta; esservi costretto per effetto
               della pronuncia del giudice di primo grado al termine di un giudizio instauratosi
               a seguito di querela sporta dal genitore esercente la responsabilità.
                    Le  suddette  considerazioni  hanno  indotto  parte  della  giurisprudenza  a
               ritenere che non sia configurabile la sottrazione di minori laddove la stessa si sia
               sostanziata nel mero rifiuto di consegna del bambino da parte di uno dei geni-
               tori “se il trattenimento sia stato limitato a poche ore” , essendo necessario
                                                                      (32)
               che la sottrazione si protragga “per un periodo di tempo rilevante” .
                                                                                (33)
                    Pertanto, in linea con quanto affermato da dottrina e giurisprudenza in
               tema di reato permanente, la sottrazione del minore è contrassegnata proprio
               dal perdurare nel tempo della lesione del bene giuridico tutelato - due, se si
               segue l’interpretazione per la quale tale delitto avrebbe natura di reato pluriof-
               fensivo - e ciò unicamente “per effetto di una corrispondente condotta dell’au-
               tore” . La fattispecie di cui all’art. 574 sembra proprio prestarsi alla suddetta
                    (34)
               interpretazione ed essere strutturata in maniera tale da permettere che la con-
               sumazione del reato si protragga nel tempo, secondo la suddivisione temporale
               così come efficacemente analizzata dalla Corte di Cassazione .
                                                                          (35)
                    Come accennato, l’elemento determinante ai fini della condotta in esame
               è quello della volontà del soggetto agente. In tal senso, si rileva pressoché una-
               nimemente che l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 574 è integrato
               dal dolo generico, ritenendosi necessarie, ai fini della configurazione della con-
               dotta, la coscienza e la volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente
               la responsabilità, unitamente all’intento di trattenerlo presso di sé nonostante
               la contraria volontà dell’altro . L’agente, pertanto, dovrà essere consapevole
                                            (36)
               della situazione antigiuridica generata dalla condotta posta in essere sottraendo
               (32)  In questi termini, Cass. Sez. VI, sent. n. 8076/2012.
               (33)  Così in Cass. Sez. III, sent. n. 4186/2017, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
               (34)  C. FIORE, S. FIORE, DIRITTO PENALE, Parte Generale, Torino, 2013.
               (35)  L’orientamento risale, in questi termini, a Cass. Sez. III, sent. n. 49579/2015.
               (36)  Principalmente, Cass. Sez. VI, sent. n. 21441/2008.
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