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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI



                    Sostanza del delitto in commento è la rottura del legame familiare, l’inter-
               ruzione del rapporto genitore-figlio, rapporto indispensabile affinché la suddet-
               ta responsabilità, unitamente alla funzione educativa, possa effettivamente esse-
               re esercitata .
                           (17)
                    Non manca chi puntualizza, a tal proposito, che il tipo di relazione fami-
               liare su cui la condotta tipica incide negativamente sia il rapporto assistenziale
               instaurato tra genitore e figlio, evidenziando come si renda necessario tutelare
               un “valore bilaterale” : da una parte, l’affidamento quale diritto del minore e
                                    (18)
               dall’altra, l’affidamento quale diritto-dovere del genitore di realizzare e vedere
               realizzato il proprio progetto educativo .
                                                     (19)
                    Una lettura costituzionalmente orientata del delitto di sottrazione di mino-
               ri impone all’interprete di collocare al centro della propria prospettiva l’istituto
               della responsabilità genitoriale e di valutarla in senso dinamico. Essa, in piena
               conformità con la concezione costituzionale della famiglia, viene interpretata in
               qualità di diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli ed
               il cui ruolo educativo consiste “nell’assicurare ai figli uno sviluppo ed una matu-
               razione integrale della personalità” .
                                                 (20)
                    La legge impone ad entrambi i genitori l’obbligo di assumere i suddetti
               doveri nei confronti del figlio e sancisce il perdurarne fino al momento del
               raggiungimento di una autonomia ed indipendenza economica da parte dello
               stesso.
                    Chiaramente, anche in capo ai figli gravano obblighi ben specifici: contri-
               buire al mantenimento della famiglia fino a quando vi convivono nonché - non
               appare oggi superfluo ribadirlo - rispettare i propri genitori.
                    La responsabilità genitoriale deve essere esercitata, di regola, dai genitori
               di  comune  accordo  ed  essere  interpretata,  come  affermato  dalla  Corte


                    SEMINARA, Atti convegno di Pavia; RIPAMONTI, I diritti violati. La tutela nazionale e internazionale dei
                    minori, in CODICE PENALE COMMENTATO, da www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Per la giuri-
                    sprudenza, appaiono iscrivibili in tale filone, Cass. Sez. V, 7 luglio 1992; Cass. Sez. VI, 12
                    maggio 2003; Cass. Sez. VI, 15 ottobre 2009; Cass. Sez. VI, 20 maggio 2002; Cass. Sez. V,
                    sent. n. 9538/1992, quest’ultima è richiamata in G. CIAN, A. TRABUCCHI, COMMENTARIO
                    BREVE AL CODICE PENALE, BREVIARIA IURIS, Cedam, 2017.
               (17)  In senso conforme I. SCORDAMAGLIA, Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: ovvero
                    dalla lettura costituzionalmente orientata del delitto di sottrazione di persone minori o inca-
                    paci - From power to parental responsability: from a costitutionally oriented reading of  the crime of  abduc-
                    tion of  minors or incompetent persons, CASS. PEN., fasc. 11, 2015, pag. 4061B, da Ius Explorer,
                    Banca Dati, www.iusexplorer.it.
               (18)  D. FALCINELLI, op. cit.
               (19)  Ibidem.
               (20)  I. SCORDAMAGLIA, op. cit.
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