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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  La tradizione familiare, cioè, cambia improvvisamente. Si arricchisce, si
             adegua alle trasformazioni sociali, ai nuovi diritti, ai nuovi rapporti, ai doveri
             riconosciuti verso i figli anche se nati fuori dal matrimonio, prendendo contatto
             con dinamiche sociali sempre più evolute, complesse e prima sconosciute, ren-
             dendo evidentemente necessario un parallelo ed immediato adeguamento nor-
             mativo.
                  Molti studiosi ritengono che la realtà familiare abbia attraversato una vera
             e propria “rivoluzione sociale” , caratterizzata dal superamento della concezio-
                                          (8)
             ne patriarcale della famiglia fino a giungere ad una graduale e nuova imposta-
             zione dei rapporti familiari, muovendosi nell’ottica egualitaria che ne parifica i
             componenti e che dedica a ciascuno di essi una specifica e meritevole tutela.
                  Come generalmente accade, la realtà giuridica scorreva parallela.
                  Un  importante  impulso  verrà  generato  dalle  profonde  trasformazioni
             sociali figlie degli anni Sessanta, tali da travolgere i solidi meccanismi instauratisi
             fino a quel momento e da riformulare in maniera netta le relazioni all’interno
             dell’aggregato familiare, valorizzando ogni singolo membro parte della famiglia
             e tranciando ogni distinzione sessuale o gerarchica vigente tra coniugi e figli.
                  Ogni  componente,  uomo  o  donna,  moglie  o  marito,  genitore  o  figlio,
             viene finalmente considerato quale soggetto portatore di diritti suoi propri ed
             individuali nonché di interessi specifici.
                  Proprio in questi anni giungono una serie di fondamentali interventi da
             parte della Corte Costituzionale , la quale, nell’intento di adeguare la dimensio-
                                           (9)
             ne normativa alla realtà sociale, si muove lungo la direttrice dell’eguaglianza
             morale e giuridica dei coniugi, ispirando il proprio operato al principio ordina-
             tore sancito dall’articolo 29, comma 2, della nostra Costituzione.
                  Chiaro segnale di un profondo e radicale mutamento è poi rappresentato,
             senza dubbio, dalla legge introduttiva del divorzio del 1970, dalla riforma del
             diritto di famiglia del 1975 e sul versante penalistico, tra i vari, dall’abrogazione
             della  rilevanza  penale  della  “causa  d’onore”  intervenuta  con  Legge  442  del
             1981, il cui effetto è stato quello di travolgere con sé una serie di delitti.
                  Lo spirito dei suddetti interventi, ben chiaro ed evidente, appare ispirato
             ad una concezione solidaristica della famiglia in cui emerge il dovere di collabo-
             razione dei coniugi - finalmente parificati moralmente e giuridicamente - nel-
             l’interesse dell’unità familiare nonché quello di essere presenti accanto ai figli,
             siano essi legittimi o naturali.
             (8)  D. FALCINELLI, Tutela penale della famiglia, 2010, da pluris-cedam.utetgiuridica.it.
             (9)  È opportuno citare, in particolare, le sent. n. 126/1968 e n. 147/1969, con le quali la Corte
                  proclama la illegittimità costituzionale del delitto di adulterio della moglie (art. 559 c.p.) e
                  delle ipotesi di relazione adulterina e concubinato (art. 560).
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