Page 54 - Rassegna 2018-4
P. 54
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Convenzioni (13) e accordi unanimemente condivisi, tali da delineare un vero e
tutelare l’individuo nella sua più ampia accezione, assicura evidentemente protezione anche al
soggetto minore; l’art. 3, il quale, nel sancire, come noto il principio dell’eguaglianza formale -
e nello specifico che non possono e non devono esistere discriminazioni fondate su condizioni
personali - si riferisce evidentemente anche all’età dell’individuo. Ne deriva, quindi, come l’età
non possa e non debba mai costituire un fattore di esclusione, quanto piuttosto porsi come ele-
mento legittimante la predisposizione di un differente e specifico trattamento - in bonam par-
tem - riservato al minore in considerazione delle sue esigenze di persona in formazione.
Sempre l’art 3 sancisce poi, al secondo comma, il principio di eguaglianza sostanziale e nel
disporre ciò incarica la Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
(…) impediscono il pieno sviluppo della persona umana”; l’art. 30, il quale sancisce il diritto-
dovere dei genitori di istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio; l’art. 31 che
riconosce quale compito della Repubblica quello di agevolare la formazione della famiglia, di
proteggere l’infanzia e la gioventù attraverso la predisposizione di strumenti utili in tal senso;
l’art. 34, assicurando il diritto all’istruzione ed infine l’art. 37, volto a tutelare il lavoro dei minori
mediante la predisposizione di speciali norme poste a garanzia di essi. In relazione alle dispo-
sizioni di rango ordinario, per quanto concerne specificamente la tutela del minore affidata alla
legge penale, è opportuno richiamare una serie di specifiche fattispecie. Tra di esse, quelle poste
a tutela dell’integrità fisica del minore, tra le quali è possibile citare, in maniera esemplificativa,
quella di abbandono di minore (art. 591), di istigazione al suicidio di minore (art. 580) oppure
ancora quella dei maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572); quelle poste a tutela della
libertà del minore, intesa in senso sia fisico sia psichico, tra le quali si colloca quella di sottra-
zione di minorenni sia consensuale (art. 573) sia coinvolgente un minore infraquattordicenne
(art. 574); ancora, una serie di specifiche disposizioni atte a tutelare la libertà sessuale del mino-
re, tra le quali è opportuno richiamare quelle volte a sanzionare la violenza sessuale (art. 609-
bis, 609-ter), gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), la corruzione di minorenne (art.
609-quinquies), la violenza sessuale di gruppo (609-octies) e l’incesto (art. 564); una serie di fatti-
specie dirette a tutelare, da una parte, il minore in ambito familiare - si pensi all’art. 570, volto
a sanzionare la violazione degli obblighi di assistenza familiare - e dall’altra, ogni possibile
forma di sfruttamento. Tra queste ultime, in particolare, rientrano la prostituzione minorile (art.
600-bis), la pornografia minorile (art. 600-ter) anche virtuale (art. 600-quater1) nonché tutte le
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies); infi-
ne, una serie di disposizioni poste a tutela dello status familiare del minore, tra le quali è possibile
citare la supposizione o soppressione di stato (art. 566), l’alterazione di stato (art. 567) e l’oc-
cultamento di stato di un figlio (art. 568). Restando nell’ambito degli illeciti penali, è infine
opportuno, per amore di completezza, volgere un ultimo sguardo ai reati contravvenzionali, i
quali, pur sostanziandosi in forme meno gravi di illecito in ragione della minore gravità della
condotta posta in essere, costituiscono comunque oggetto di specifica ed opportuna sanzione
da parte del legislatore penale. Rientrano in tale categoria di illeciti la somministrazione di
bevande alcoliche (art. 689), la somministrazione ai minori di sostanze velenose o nocive (art.
730) e l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori (art. 731).
(13) In una prospettiva di carattere internazionale, è d’obbligo un primo e immediato richiamo - oltre
che, naturalmente, alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU) del 1950 - alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nella
quale si affermano, sebbene in qualità di meri impegni di carattere programmatico, il diritto dei
minori a crescere sotto la cura dei propri genitori ed essere tutelati contro ogni forma di sfrut-
tamento soprattutto in ambito lavorativo. È opportuno chiarire, comunque, che non si tratta
della prima Dichiarazione riferita alla persona del minore. In ordine temporale, essa è stata pre-
ceduta dalla Carta di protezione dell’infanzia approvata a Ginevra nel 1924 dalla Società delle
Nazioni e dalla più nota Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo approvata nel 1948
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo documento, in particolare, nel-
l’enunciare una serie di diritti attribuiti ad ogni essere umano a prescindere dalla sua età, attribui-
52