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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI



                    Nel fornire la suddetta definizione, nel tentativo di riempire di contenuto
               un concetto assai generico quanto complesso con riferimento sia alla sua deter-
               minazione sia ai relativi limiti, l’autorevole maestro riconosce l’importanza dello
               Stato nella tutela della realtà familiare nonché la necessità da parte dello stesso
               di proteggerne gli interessi e l’unità, poiché, come afferma, “la sanità di questa
               è condizione essenziale della sanità di tutto l’aggregato sociale” .
                                                                             (4)
                    Seguendo questa impostazione, lo Stato, nel tutelare gli interessi propri del
               nucleo familiare, non farebbe altro che tutelare in fondo sé stesso, sostanzian-
               dosi la famiglia in “una fonte viva di moralità, energia e lavoro” .
                                                                             (5)
                    Definire la famiglia dal punto di vista giuridico presenta non poche com-
               plessità. Il suo principale elemento caratterizzante viene individuato da alcuni
               autori nel fattore naturalistico della consanguineità, da altri in quello della con-
               vivenza dei suoi componenti e da altri ancora nella combinazione dei suddetti
               fattori , sebbene nessuno di essi dubiti che sia giusto attribuire al nucleo fami-
                     (6)
               liare una specifica e autonoma individualità.
                    Si è soliti riconoscere alla famiglia una realtà propria, una sua dimensione,
               al punto da definirla quale istituzione non solo dall’ordinamento giuridico ma
               anche dalla coscienza sociale , i cui interessi, evidentemente connotati da un
                                            (7)
               carattere di specificità, appaiono individualizzati nelle persone che la compon-
               gono e la rappresentano. Il nostro ordinamento considera la famiglia quale isti-
               tuto di carattere prevalentemente pubblico e meritevole di tutela costituzionale,
               tutela che si estrinseca e si manifesta negli artt. 29-31 della Carta Fondamentale,
               nel titolo sui rapporti etico-sociali.
                    Prima di analizzare la questione dal punto di vista strettamente penalistico,
               è interessante ripercorrere, seppure brevemente e senza pretese di esaustività, il
               mutamento che la realtà sociale e istituzionale della famiglia ha attraversato e
               vissuto  nel  corso  degli  ultimi  decenni,  generando  una  evoluzione  tale  da
               influenzare l’assetto attuale della tutela penale avente ad oggetto la realtà fami-
               liare nonché gli interessi propri di coloro che ne fanno parte.
                    Le molteplici trasformazioni sociali e culturali hanno profondamente segna-
               to il diritto di famiglia anche sotto il profilo penale e ciò a partire dai principali
               mutamenti che hanno interessato i rapporti familiari, considerati socialmente signi-
               ficativi ed in grado di influenzare l’ambito giuridico al punto da rendere necessari
               una serie di interventi normativi che apparissero adeguati alla nuova realtà sociale.

               (4)  Ibidem.
               (5)  Ibidem.
               (6)  G. D. PISAPIA, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953.
               (7)  F. ANTOLISEI, op. cit.
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