Page 46 - Rassegna 2018-4
P. 46

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Va ribadito che l’OdV vanta essenzialmente poteri di sorveglianza, ai quali
             sono estranei poteri impeditivi e gestionali, che, ove esercitati, finirebbero pro-
             prio per pregiudicarne l’indipendenza: una volta segnalata una violazione, la
             scelta di correre o non il rischio-reato spetta, in ultima analisi, al vertice della
             società.
                  Si registra, allo stato, un consenso piuttosto diffuso per una composizione
             mista, ritenuta come quella più idonea a coniugare le finalità di indipendenza e
             di effettività di azione.
                  Circa la provenienza dei membri interni, non appare opportuna, nono-
             stante la novella legislativa, la presenza di tutti i componenti del collegio sinda-
             cale . Prima di tutto perché il collegio sindacale, per quanto “indipendente”,
                (6)
             costituisce, pur sempre, un organo “endoaziendale”, a stretto contatto con la
             gestione dell’ente, e che risulta comunque espressione del gruppo di comando
             della società. L’imparzialità deriva dalla sommatoria dei requisiti di indipenden-
             za e di professionalità: solo una condizione di indipendenza dei membri dell’or-
             ganismo, accompagnata da caratteristiche di onorabilità e di elevata professio-
             nalità, può permettere di raggiungere un’azione improntata ad equità.



             4. Gli adeguati assetti organizzativi
                  Ora si può apprezzare, pertanto il sistema di controllo ex art. 30, comma 4:
                  1) presuppone a monte la previsione di specifici protocolli di controllo
             sulla gestione della delega e di monitoraggio delle prestazioni del delegato, i
             quali disciplinino ad esempio:
                  - gli strumenti di registrazione delle attività del delegato;
                  - le modalità di controllo della permanenza dei requisiti di idoneità del-
             l’affidatario (quindi di aggiornamento e di valutazione periodica delle sue capa-
             cità tecnico-professionali);
             (6)  Prima di tale intervento riformatore, era pressoché unanime l’orientamento in base al quale
                  erano  da  intravvedersi  almeno  due  ostacoli  insuperabili  al  conferimento  delle  funzioni
                  dell’OdV al Collegio sindacale. Il primo è che il Collegio sindacale non svolge un’azione di
                  vigilanza continuativa, che si richiede, come vedremo tra breve, all’OdV. In secondo luogo,
                  si profila una più radicale incompatibilità funzionale: il Collegio sindacale è impegnato, in
                  prima persona, nello svolgimento di funzioni che si impongono in un’importante area a
                  rischio-reato, come quella pertinente alla formazione e alla redazione del bilancio, sottoposta
                  al controllo dell’OdV. Dunque, si innescherebbe un insanabile corto circuito, derivante dalla
                  ‘confusione’  di  controllore  e  controllato.  Ne  derivava,  logicamente,  l’improponibilità  del
                  ricorso al Consiglio di Sorveglianza, in quanto trattasi di struttura cui si possono muovere le
                  stesse obiezioni mosse al Collegio sindacale. Ancor meno ipotizzabile il ricorso al Comitato
                  per il controllo sulla gestione, caratteristico del sistema monistico: stiamo parlando di veri e
                  propri amministratori (ancorché “non esecutivi” e “indipendenti”) e, perciò, di soggetti che
                  assommerebbero la qualifica di controllori e controllati.
             44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51