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LA DELEGA DI FUNZIONI E VIGILANZA



               all’impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (delegante) - in presenza di
               determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi - trasferisce ad un
               altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso
               o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale ”.
                                                                               (2)
                    La delega è stata dunque individuata come strumento per meglio organiz-
               zare l’attività lavorativa e gli obblighi in materia di sicurezza, ripartendo anche le
               relative responsabilità. Va detto, come premessa di ordine metodologico, che la
               delega incide sulla distribuzione delle responsabilità penali, inerenti alla violazio-
               ne della normativa in materia di salute e sicurezza, ma non sulla responsabilità
               civile che resta invece disciplinata dagli articoli 2087 e 2049 del codice civile.
                    Prima di esaminare nel dettaglio la materia de qua è opportuno prendere
               in considerazione l’articolo 17 che individua gli adempimenti non delegabili da
               parte del datore di lavoro, attualmente:
                    1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del docu-
               mento previsto e
                    2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezio-
               ne dei rischi.
                    Tali  previsioni  di  legge  devono  essere  poi  confrontate  con  il  principio
               della non delegabilità del controllo datoriale sul sistema generale della sicurezza
               sul lavoro .
                         (3)
                    Un dato è certo: il soggetto delegato deve disporre di tutti i poteri di orga-
               nizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui
               delegate.  In  sostanza,  quindi,  la  mera  competenza  professionale  deve  essere
               accompagnata dalla possibilità concreta di formare e verificare l’operato dei dipen-
               denti. Unitamente a tali poteri il soggetto delegato deve anche avere autonomia
               finanziaria per far fronte in piena autonomia alle esigenze connesse alla sicurezza
               sul lavoro. Questo tassello è la differenza tra delega e conferimento di incarico.



               2. L’obbligo di vigilanza. I diversi livelli di controllo
                    L’articolo 16, comma 3, del Testo Unico, stabilisce infine che la delega di
               funzioni porti con sé l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul cor-
               retto  espletamento  da  parte  del  delegato  delle  funzioni  trasferite.  Il  datore,
               infatti, in quanto primo titolare di una posizione di garanzia in tema di salute e

               (2)  ALDOVRANDI, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rile-
                    vanti, in RIV. TRIM. DIR. PEN., 1995, 699.
               (3)  RUSSO A., Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili, in IL TESTO UNICO DELLA
                    SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DOPO IL CORRETTIVO,  (D.Lgs.  n.  106/2009),  a  cura  di
                    TIRABOSCHI, FANTINI, Giuffrè, 2009, 349.
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