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LA DELEGA DI FUNZIONI E VIGILANZA
all’impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (delegante) - in presenza di
determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi - trasferisce ad un
altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su di lui, il cui omesso
o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità penale ”.
(2)
La delega è stata dunque individuata come strumento per meglio organiz-
zare l’attività lavorativa e gli obblighi in materia di sicurezza, ripartendo anche le
relative responsabilità. Va detto, come premessa di ordine metodologico, che la
delega incide sulla distribuzione delle responsabilità penali, inerenti alla violazio-
ne della normativa in materia di salute e sicurezza, ma non sulla responsabilità
civile che resta invece disciplinata dagli articoli 2087 e 2049 del codice civile.
Prima di esaminare nel dettaglio la materia de qua è opportuno prendere
in considerazione l’articolo 17 che individua gli adempimenti non delegabili da
parte del datore di lavoro, attualmente:
1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente redazione del docu-
mento previsto e
2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezio-
ne dei rischi.
Tali previsioni di legge devono essere poi confrontate con il principio
della non delegabilità del controllo datoriale sul sistema generale della sicurezza
sul lavoro .
(3)
Un dato è certo: il soggetto delegato deve disporre di tutti i poteri di orga-
nizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui
delegate. In sostanza, quindi, la mera competenza professionale deve essere
accompagnata dalla possibilità concreta di formare e verificare l’operato dei dipen-
denti. Unitamente a tali poteri il soggetto delegato deve anche avere autonomia
finanziaria per far fronte in piena autonomia alle esigenze connesse alla sicurezza
sul lavoro. Questo tassello è la differenza tra delega e conferimento di incarico.
2. L’obbligo di vigilanza. I diversi livelli di controllo
L’articolo 16, comma 3, del Testo Unico, stabilisce infine che la delega di
funzioni porti con sé l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul cor-
retto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il datore,
infatti, in quanto primo titolare di una posizione di garanzia in tema di salute e
(2) ALDOVRANDI, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di delega di compiti penalmente rile-
vanti, in RIV. TRIM. DIR. PEN., 1995, 699.
(3) RUSSO A., Delega di funzioni e obblighi del datore di lavoro non delegabili, in IL TESTO UNICO DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DOPO IL CORRETTIVO, (D.Lgs. n. 106/2009), a cura di
TIRABOSCHI, FANTINI, Giuffrè, 2009, 349.
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