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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             cipazione, è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica com-
             penetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che
             uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del
             quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a dispo-
             sizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cass., sez. II,
             21 febbraio 2017, n. 25452); ovvero il soggetto che, offrendo ospitalità ai “fra-
             telli” ritenuti pericolosi, preparando documenti d’identità falsi e propagandan-
             do all’interno dei luoghi di culto la raccolta di fondi per i “mujaeddin” ed i fami-
             liari dei cosiddetti “martiri”, esprime, in tal modo, il sostegno alle finalità della
             stessa  associazione  terroristica  ed  assicura  un  concreto  intervento  in  favore
             degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto “jiadista” (Cass., sez. V,
             8 ottobre 2015, n. 2651 ).
                                   (25)
                  Nella stessa direzione la disposizione di cui all’ art. 270-ter (assistenza agli
             associati) .
                     (26)
                  Di qui l’esigenza di rintracciare un diverso inquadramento per quelle azio-
             ni connotate da un minor o ridotto tasso di adesione al progetto criminale tale
             da far nascere perplessità circa la sussistenza stessa dell’affectio societatis.
                  Medesimo problema già si è presentato con riferimento a contributi cau-
             sali apportati alle associazioni di stampo mafioso da soggetti non propriamente
             considerabili intranei. La dubbia adesione all’associazione ed il certo contributo
             apportato alla medesima dall’agente rispecchiano le stesse premesse che hanno
             indotto la Giurisprudenza ad avvalersi del combinato disposto ex artt.110-416-
             bis c.p.

             (25)  In motivazione, la S.C. ha precisato che lo svolgimento di tali condotte in via continuativa
                  consente di attribuire all’agente il ruolo di organizzatore.
             (26)  La disposizione ricalca sostanzialmente quanto previsto all’art. 307 in tema “Assistenza ai
                  partecipi di cospirazione o di banda armata” ove va segnalato, in ragione della clausola di
                  esclusione presente nell’incipit del comma 1, la particolare delimitazione dei confini di ope-
                  ratività della norma rispetto alla fattispecie di partecipazione alla banda armata (art. 306 c.p.):
                  si applica l’art. 307 c.p. se il fatto non consista in assistenza o altro aiuto prestato all’associa-
                  zione o alla banda, sia pure a mezzo di un singolo suo appartenente, piuttosto che ad una o
                  più persone singole. Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata cor-
                  risponde cioè alla previsione, operante tra i delitti contro l’ordine pubblico, di assistenza agli
                  associati di cui all’art. 418 c.p., dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata (Cass.,
                  sez. I, 4 ottobre 1988).  Allo stesso modo la previsione di distingue dal favoreggiamento (artt.
                  378-379 c.p.) che ricorre soltanto nel caso in cui l’aiuto sia prestato dopo che sia cessata la
                  permanenza  nel  reato,  elemento  questo  distintivo  dal  delitto  di  assistenza  ai  partecipi  di
                  banda armata, che deve essere prestato ai singoli quando ancora non è cessata la partecipa-
                  zione alla banda (Cass., sez. I, 25 ottobre 1983). Diverse, peraltro, anche la qualificazione
                  della persona aiutata - che nel reato sub art. 378 è una persona non qualificata, mentre nel-
                  l’art. 307 è un partecipante all’associazione o alla banda armata - e la natura dell’aiuto presta-
                  to che nel favoreggiamento è di contenuto indeterminato, mentre nell’art. 307 ha un conte-
                  nuto limitato all’offerta del rifugio o alla fornitura del vitto.
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