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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
cipazione, è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica com-
penetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che
uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del
quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a dispo-
sizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cass., sez. II,
21 febbraio 2017, n. 25452); ovvero il soggetto che, offrendo ospitalità ai “fra-
telli” ritenuti pericolosi, preparando documenti d’identità falsi e propagandan-
do all’interno dei luoghi di culto la raccolta di fondi per i “mujaeddin” ed i fami-
liari dei cosiddetti “martiri”, esprime, in tal modo, il sostegno alle finalità della
stessa associazione terroristica ed assicura un concreto intervento in favore
degli adepti, in adesione al perseguimento del progetto “jiadista” (Cass., sez. V,
8 ottobre 2015, n. 2651 ).
(25)
Nella stessa direzione la disposizione di cui all’ art. 270-ter (assistenza agli
associati) .
(26)
Di qui l’esigenza di rintracciare un diverso inquadramento per quelle azio-
ni connotate da un minor o ridotto tasso di adesione al progetto criminale tale
da far nascere perplessità circa la sussistenza stessa dell’affectio societatis.
Medesimo problema già si è presentato con riferimento a contributi cau-
sali apportati alle associazioni di stampo mafioso da soggetti non propriamente
considerabili intranei. La dubbia adesione all’associazione ed il certo contributo
apportato alla medesima dall’agente rispecchiano le stesse premesse che hanno
indotto la Giurisprudenza ad avvalersi del combinato disposto ex artt.110-416-
bis c.p.
(25) In motivazione, la S.C. ha precisato che lo svolgimento di tali condotte in via continuativa
consente di attribuire all’agente il ruolo di organizzatore.
(26) La disposizione ricalca sostanzialmente quanto previsto all’art. 307 in tema “Assistenza ai
partecipi di cospirazione o di banda armata” ove va segnalato, in ragione della clausola di
esclusione presente nell’incipit del comma 1, la particolare delimitazione dei confini di ope-
ratività della norma rispetto alla fattispecie di partecipazione alla banda armata (art. 306 c.p.):
si applica l’art. 307 c.p. se il fatto non consista in assistenza o altro aiuto prestato all’associa-
zione o alla banda, sia pure a mezzo di un singolo suo appartenente, piuttosto che ad una o
più persone singole. Il delitto di assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata cor-
risponde cioè alla previsione, operante tra i delitti contro l’ordine pubblico, di assistenza agli
associati di cui all’art. 418 c.p., dalla quale differisce per la qualità della persona aiutata (Cass.,
sez. I, 4 ottobre 1988). Allo stesso modo la previsione di distingue dal favoreggiamento (artt.
378-379 c.p.) che ricorre soltanto nel caso in cui l’aiuto sia prestato dopo che sia cessata la
permanenza nel reato, elemento questo distintivo dal delitto di assistenza ai partecipi di
banda armata, che deve essere prestato ai singoli quando ancora non è cessata la partecipa-
zione alla banda (Cass., sez. I, 25 ottobre 1983). Diverse, peraltro, anche la qualificazione
della persona aiutata - che nel reato sub art. 378 è una persona non qualificata, mentre nel-
l’art. 307 è un partecipante all’associazione o alla banda armata - e la natura dell’aiuto presta-
to che nel favoreggiamento è di contenuto indeterminato, mentre nell’art. 307 ha un conte-
nuto limitato all’offerta del rifugio o alla fornitura del vitto.
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