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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             da catalizzatore dell’affectio societatis, costituendo in tal modo lo “scopo sociale”
             del sodalizio”. Certo è che gli agenti profondano il loro impegno affinché le
             gesta da loro compiute vengano ricondotte all’associazione del terrore di riferi-
             mento.
                  Nel caso Touray è questo il senso del giuramento registrato nel video ed
             inoltrato  tramite  l’App  Telegram.  Come  afferma  lo  stesso  GIP  partenopeo
             (Ordinanza GIP del Tribunale di Napoli n. 10974 del 24 aprile 2018) ciò è
             quanto verificatosi, probabilmente, anche in tutte le altre ipotesi ricordate, allor-
             quando il video veniva registrato ed inviato agli affiliati affinché, dopo l’inevita-
             bile morte dell’attentatore, l’associazione avrebbe potuto rivendicare la paterni-
             tà dell’attentato mediante i propri canali mediatici. Al di là di ogni speculazione
             socio-psicologica circa l’animus rei, l’unica possibile considerazione oggettiva è
             che  al  giuramento  consegua  l’azione.  Questo  è  l’elemento  caratterizzante  e
             determinante.
                  Da  quando  l’associazionismo  terroristico  si  è  connotato  della  succitata
             fluidità è stato impossibile rintracciare altri elementi che consentissero di attiva-
             re la macchina cautelare volta a prevenire il compimento di atti stragisti. Inoltre,
             è la stessa norma a volere che l’intervento cautelare sia anticipato, altrimenti
             non sarebbe stata strutturata come una norma di pericolo. Dunque se il reato è
             di pericolo, se l’evoluzione fenomenica ha raggiunto un livello di sviluppo tale
             da rendere imprevedibile ed imminente la commissione delittuosa e se si con-
             sidera l’incalcolabilità del danno di volta in volta inflitto alla compagine sociale,
             non può non convenirsi sulla necessità di una netta anticipazione della soglia di
             punibilità e sulla necessità di un ricorso rafforzato allo strumento indiziario ma,
             soprattutto,  ad  un  adeguato  contemperamento  di  detti  elementi  con  quello
             volontaristico nell’integrazione della fattispecie associativa.
                  Di certo risulta operazione complessa identificare compiutamente l’avve-
             nuto integrarsi  degli elementi della fattispecie di cui all’art. 270-bis nella realtà
             fenomenica. Gli elementi acquisiti nel caso Touray, ad esempio,  consentono di
             ritenere integrato un rapporto stabile tra associazione e agente, dato conferma-
             to successivamente nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di
             Sillah Ousman: è lo stesso Touray infatti a dichiarare negli interrogatori del
             Pubblico Ministero di aver trascorso alcuni mesi in un campo di addestramento
             chiamato “Mo ‘Askar” e, successivamente, di aver preso parte ad un progetto
             terroristico.
                  Il video nel quale il Touray giura fedeltà allo Stato Islamico viene identifi-
             cato  dal  giudice  partenopeo  come  elemento  indicatore  della  partecipazione
             all’associazione e sintomo dell’affectio societatis: mediante la diffusione postuma


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