Page 36 - Rassegna 2018-4
P. 36
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
da catalizzatore dell’affectio societatis, costituendo in tal modo lo “scopo sociale”
del sodalizio”. Certo è che gli agenti profondano il loro impegno affinché le
gesta da loro compiute vengano ricondotte all’associazione del terrore di riferi-
mento.
Nel caso Touray è questo il senso del giuramento registrato nel video ed
inoltrato tramite l’App Telegram. Come afferma lo stesso GIP partenopeo
(Ordinanza GIP del Tribunale di Napoli n. 10974 del 24 aprile 2018) ciò è
quanto verificatosi, probabilmente, anche in tutte le altre ipotesi ricordate, allor-
quando il video veniva registrato ed inviato agli affiliati affinché, dopo l’inevita-
bile morte dell’attentatore, l’associazione avrebbe potuto rivendicare la paterni-
tà dell’attentato mediante i propri canali mediatici. Al di là di ogni speculazione
socio-psicologica circa l’animus rei, l’unica possibile considerazione oggettiva è
che al giuramento consegua l’azione. Questo è l’elemento caratterizzante e
determinante.
Da quando l’associazionismo terroristico si è connotato della succitata
fluidità è stato impossibile rintracciare altri elementi che consentissero di attiva-
re la macchina cautelare volta a prevenire il compimento di atti stragisti. Inoltre,
è la stessa norma a volere che l’intervento cautelare sia anticipato, altrimenti
non sarebbe stata strutturata come una norma di pericolo. Dunque se il reato è
di pericolo, se l’evoluzione fenomenica ha raggiunto un livello di sviluppo tale
da rendere imprevedibile ed imminente la commissione delittuosa e se si con-
sidera l’incalcolabilità del danno di volta in volta inflitto alla compagine sociale,
non può non convenirsi sulla necessità di una netta anticipazione della soglia di
punibilità e sulla necessità di un ricorso rafforzato allo strumento indiziario ma,
soprattutto, ad un adeguato contemperamento di detti elementi con quello
volontaristico nell’integrazione della fattispecie associativa.
Di certo risulta operazione complessa identificare compiutamente l’avve-
nuto integrarsi degli elementi della fattispecie di cui all’art. 270-bis nella realtà
fenomenica. Gli elementi acquisiti nel caso Touray, ad esempio, consentono di
ritenere integrato un rapporto stabile tra associazione e agente, dato conferma-
to successivamente nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di
Sillah Ousman: è lo stesso Touray infatti a dichiarare negli interrogatori del
Pubblico Ministero di aver trascorso alcuni mesi in un campo di addestramento
chiamato “Mo ‘Askar” e, successivamente, di aver preso parte ad un progetto
terroristico.
Il video nel quale il Touray giura fedeltà allo Stato Islamico viene identifi-
cato dal giudice partenopeo come elemento indicatore della partecipazione
all’associazione e sintomo dell’affectio societatis: mediante la diffusione postuma
34