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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             rendendo quindi la fattispecie realizzabile da incertam personam, in secondo luogo
             perché i soggetti agenti sono quasi sempre riconducibili alla categoria del “lupo
             solitario”, non quindi supportati da alcuna struttura associativa direttamente
             coinvolta nell’esecuzione dell’atto.
                  Conforto a quanto detto si trova nella succitata sentenza (Corte Cass. V
             Sez. Pen., Sent. 6061/2017) ove i giudici affermano trattarsi di fattispecie la cui
             pericolosità  non  appare  ictu  oculi  manifesta  e  che  certamente  giustifica  una
             ancora più accentuata anticipazione della soglia di rilevanza penale: non foss’al-
             tro per la potenziale enorme diffusività di quel bagaglio di conoscenze, messo
             a disposizione di un numero indeterminato e pressoché infinito di “lupi solita-
             ri”, con organizzazioni terroristiche pronte ad ascrivere a sé la riferibilità dei
             comportamenti violenti posti in essere da soggetti “auto-informati”, rispetto ai
             quali le organizzazioni medesime non avevano avuto alcuna occasione di con-
             tatto a dispetto della - postuma - rivendicazione.
                  L’ordinamento giuridico ha prodotto gli anticorpi necessari per la lotta ai
             due principali virus della nostra modernità: il terrorismo interno, mediante la
             legge n. 304 del 29 maggio 1982 - Misure per la difesa dell’ordine costituziona-
             le; la mafia, mediante l’introduzione del cosiddetto doppio binario. Entrambi gli
             interventi sono frutto di un particolare momento storico e, soprattutto, di feno-
             meni peculiari. Sebbene l’agire materiale sia connotato da una similitudine stru-
             mentale rinvenibile nel ricorso ad armi da fuoco ed esplosivi, almeno inizial-
             mente per quanto attiene il fenomeno jihadista, la fenomenologia contempora-
             nea è caratterizzata da due rilevanti differenze individuabili, da un lato, nel-
             l’estremo sacrificio di cui ulteriormente si armano i terroristi moderni e, dall’al-
             tro, negli obiettivi colpiti - istituzionali all’epoca, civili oggi. Quanto al primo
             dei  suddetti  aspetti  va  segnalato  che  la  pubblicazione  edita  da  Teun  van
             Dongen dell’International Center for Counter-Terrorism Center - the Hauge (organi-
             smo dottrinale dell’UE), dal titolo “The Fate of the Perpetrator in the Jihadist
             Modus  Operandi:  Suicide  Attacks  and  Non-Suicide  Attacks  in  the  West,
             2004-2017”, nell’analizzare le modalità di attuazione degli attacchi condotti in
             occidente dal 2004 al 2017, ha suddiviso il modus operandi degli attentatori
             in tre categorie di azioni finalizzate all’atto di violenza mortale nei confronti
             del proprio obiettivo:
                  • attacchi suicidi (suicide attacks), l’agente uccide contemporaneamente e
             intenzionalmente se stesso;
                  •  attacchi  di  autopreservazione  (self   preserving  attacks),  l’agente  uccide
             l’obiettivo ma ha nel suo piano di condotta quello di scappare dalla scena del
             crimine;


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