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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             un’associazione operante a livello internazionale, e sul medesimo livello ricono-
             sciuta come tale (è il caso dello Stato Islamico come di Al Qaeda) .
                                                                            (13)
                  La questione giuridica oggetto della decisione si incentra sul momento dal
             quale  è  possibile  affermare  la  presenza  di  un  quadro  probatorio  definitorio
             dell’effettivo inserimento del singolo (14)  nell’associazione di matrice internazio-
             nale, anche attraverso attività preparatorie rispetto all’esecuzione del program-
             ma del sodalizio.
                  Si sostiene quindi che, al fine di accertare l’adesione al programma cri-
             minoso al di là della semplice condivisione ideologica, sono rilevanti i propo-
             siti eversivi del soggetto (quali la disponibilità a partire per zone teatro di
             guerra, la disponibilità al martirio, l’attività di indottrinamento), a condizione
             che non siano la mera espressione di un’aspirazione, ma vengano sorretti da
             elementi concreti che rivelino la presenza di un contatto reale tra il singolo e
             la  struttura,  tale  da  rendere  possibile  la  traduzione  in  pratica  dei  propositi
             manifestati.


             (13)  Il Supremo Consesso si è pronunciato - tra gli altri - sul ricorso presentato dal PM contro
                  la sentenza emessa dal Tribunale della libertà che, rigettando le ipotesi dell’accusa, non ha
                  ravvisato la sussistenza della condotta di partecipazione a Stato Islamico in capo all’inda-
                  gato, qualificandola piuttosto come libera manifestazione del proprio - seppur radicale -
                  pensiero in chiave religiosa, per questo tutelato dall’art. 21 Cost. In particolare, il Giudice
                  di legittimità, attraverso un composito ragionamento argomentativo, ha enunciato la ten-
                  denza del Legislatore di allargare l’ambito applicativo del reato di partecipazione, al fine di
                  adeguare la risposta dell’ordinamento al fenomeno dei “lupi solitari”, operanti in nome e
                  per conto di organizzazioni con localizzazione centrale all’estero. Tale esigenza viene sod-
                  disfatta  attraverso  la  progressiva  anticipazione  della  soglia  di  rilevanza  penale  di  talune
                  condotte di agevolazione (quali la mera propaganda, il proselitismo o l’arruolamento), pur-
                  ché supportate dall’adesione psicologica al programma criminoso dell’associazione, con il
                  rischio concreto di includervi condotte prive di effettiva materialità e tangibile incidenza
                  causale in ordine alla realizzazione delle finalità perseguite dal sodalizio. Ha quindi sotto-
                  lineato  che  per  dimostrare  la  sussistenza  della  condotta  di  partecipazione  è  necessario
                  accertare:
                  - l’effettiva capacità operativa della struttura associativa in cui si inquadra il contributo di par-
                  tecipazione, non potendosi, quindi, affermare la rilevanza penale della mera idea - per quanto
                  eversiva - espressa dal soggetto, se non accompagnata da comportamenti e programmi vio-
                  lenti (nel caso, opera la protezione di cui all’art. 21 Cost.);
                  - la consistenza materiale del contributo prestato, che non può essere smaterializzato o privo
                  di valenza causale rispetto all’associazione, ovvero ignoto alla medesima.
             (14)  Con riferimento alla configurabilità del 270-bis, nella forma di un’associazione “locale” - e
                  non di un singolo - che aderisce a Stato Islamico, si veda Cass. Pen. sez. VI, n. 46308 del 21
                  febbraio 2017, in cui si è affermato che la fattispecie associativa è integrata anche da “un
                  sodalizio che realizza condotte di supporto all’azione terroristica di organizzazioni ricono-
                  sciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di
                  propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione
                  di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestra-
                  mento, ossia a tutte quelle attività funzionali all’azione terroristica, alcune della quali inte-
                  granti anche fattispecie delittuose autonome”.
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