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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
un’associazione operante a livello internazionale, e sul medesimo livello ricono-
sciuta come tale (è il caso dello Stato Islamico come di Al Qaeda) .
(13)
La questione giuridica oggetto della decisione si incentra sul momento dal
quale è possibile affermare la presenza di un quadro probatorio definitorio
dell’effettivo inserimento del singolo (14) nell’associazione di matrice internazio-
nale, anche attraverso attività preparatorie rispetto all’esecuzione del program-
ma del sodalizio.
Si sostiene quindi che, al fine di accertare l’adesione al programma cri-
minoso al di là della semplice condivisione ideologica, sono rilevanti i propo-
siti eversivi del soggetto (quali la disponibilità a partire per zone teatro di
guerra, la disponibilità al martirio, l’attività di indottrinamento), a condizione
che non siano la mera espressione di un’aspirazione, ma vengano sorretti da
elementi concreti che rivelino la presenza di un contatto reale tra il singolo e
la struttura, tale da rendere possibile la traduzione in pratica dei propositi
manifestati.
(13) Il Supremo Consesso si è pronunciato - tra gli altri - sul ricorso presentato dal PM contro
la sentenza emessa dal Tribunale della libertà che, rigettando le ipotesi dell’accusa, non ha
ravvisato la sussistenza della condotta di partecipazione a Stato Islamico in capo all’inda-
gato, qualificandola piuttosto come libera manifestazione del proprio - seppur radicale -
pensiero in chiave religiosa, per questo tutelato dall’art. 21 Cost. In particolare, il Giudice
di legittimità, attraverso un composito ragionamento argomentativo, ha enunciato la ten-
denza del Legislatore di allargare l’ambito applicativo del reato di partecipazione, al fine di
adeguare la risposta dell’ordinamento al fenomeno dei “lupi solitari”, operanti in nome e
per conto di organizzazioni con localizzazione centrale all’estero. Tale esigenza viene sod-
disfatta attraverso la progressiva anticipazione della soglia di rilevanza penale di talune
condotte di agevolazione (quali la mera propaganda, il proselitismo o l’arruolamento), pur-
ché supportate dall’adesione psicologica al programma criminoso dell’associazione, con il
rischio concreto di includervi condotte prive di effettiva materialità e tangibile incidenza
causale in ordine alla realizzazione delle finalità perseguite dal sodalizio. Ha quindi sotto-
lineato che per dimostrare la sussistenza della condotta di partecipazione è necessario
accertare:
- l’effettiva capacità operativa della struttura associativa in cui si inquadra il contributo di par-
tecipazione, non potendosi, quindi, affermare la rilevanza penale della mera idea - per quanto
eversiva - espressa dal soggetto, se non accompagnata da comportamenti e programmi vio-
lenti (nel caso, opera la protezione di cui all’art. 21 Cost.);
- la consistenza materiale del contributo prestato, che non può essere smaterializzato o privo
di valenza causale rispetto all’associazione, ovvero ignoto alla medesima.
(14) Con riferimento alla configurabilità del 270-bis, nella forma di un’associazione “locale” - e
non di un singolo - che aderisce a Stato Islamico, si veda Cass. Pen. sez. VI, n. 46308 del 21
febbraio 2017, in cui si è affermato che la fattispecie associativa è integrata anche da “un
sodalizio che realizza condotte di supporto all’azione terroristica di organizzazioni ricono-
sciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di
propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione
di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestra-
mento, ossia a tutte quelle attività funzionali all’azione terroristica, alcune della quali inte-
granti anche fattispecie delittuose autonome”.
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