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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  b) sottolineato che vanno considerati integrati tutti gli elementi costitutivi
             della  fattispecie  penale  di  cui  all’art.  414  (anche  allorquando  rivolte  a  delitti
             associativi) laddove si consti la diffusione di un documento di natura jihadista
             mediante inserimento in un sito internet privo di vincoli di accesso, stante l’in-
             definita potenzialità diffusiva del mezzo. In questo quadro, l’apposizione del
             “mi piace” (like) a un post facebook avente i medesimi contenuti si qualifica
             quale ulteriore modalità (elemento oggettivo della condotta) per il concretizzar-
             si della medesima fattispecie;
                  c) affermato che il mero richiamo al jihad risulta irrilevante ai fini dell’isti-
             gazione, in ragione dell’ampia gamma di gruppi religiosi musulmani che si rifan-
             no al martirio senza tuttavia portare a compimento tali aspirazioni ;
                                                                             (9)
                  d) confermato il principio di diritto (massima) - poi successivamente riba-
             dito contenuto nella sent. 24103/2017 - secondo il quale il reato di istigazione
                                                 (10)
             a delinquere si integra laddove vangano postati su facebook video inerenti ope-
             razioni militari svolte nell’ambito del conflitto siro-iracheno da cui si deduca,
             anche indirettamente, il richiamo al jihad e al martirio, che costituisce il collante
             del terrorismo islamico su scala internazionale, anche non facenti diretto riferi-
             mento a Stato Islamico, in considerazione del fatto che al predetto conflitto
             prendono parte consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazio-
             nale analoghe a Stato Islamico, rispetto alle quali consolidata giurisprudenza
             della Suprema Corte ha già sancito la natura di associazioni con finalità di ter-
             rorismo (Cass. Pen. - I Sez., sent. 2651/2016).

             (9)   In  particolare  la  Corte  ha  censurato  il  percorso  ermeneutico  seguito  dal  Tribunale  del
                  Riesame con riferimento a:
                  • tre video postati su facebook, rispetto ai quali il Tribunale territoriale aveva sostenuto che,
                  pur riguardando il conflitto siro-iracheno, non avessero espliciti riferimento a Stato Islamico,
                  limitandosi  a  fornire  un’interpretazione  coranica  volta  a  giustificare  la  partecipazione  dei
                  combattenti musulmani alla predetta guerra;
                  • altri due video postati sul medesimo social network, su cui l’organo giudicante di Brescia,
                  pur ammettendo la sussistenza di espliciti richiami a Stato Islamico, sosteneva la matrice
                  ideologica istituzionale e religiosa degli stessi, volti a rendere legittimazione al Stato Islamico
                  quale entità da riconoscere nell’ambito della comunità internazionale, a prescindere dal fon-
                  damento jihadista dei suoi proclami.
             (10)  “Integra il reato di istigazione a delinquere, la diffusione, mediante l’inserimento su profilo per-
                  sonale Facebook, di comunicazioni contenenti riferimenti alle azioni militari del conflitto bellico
                  siro-iracheno e all’Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi
                  un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni
                  terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod.pen. , delle consorterie di ispirazione jihadista
                  operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità
                  comunicativa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del
                  riesame che aveva disposto la liberazione dell’indagato, escludendo la rilevanza apologetica di
                  alcune videoregistrazioni postate sul profilo Facebook tra le quali alcune, riguardanti il conflitto
                  bellico siro-iracheno, prive di espliciti riferimenti all’Isis e alla matrice islamica radicale che ispi-
                  rava le sue azioni, ma altre inneggianti esplicitamente alla jihad e al martirio)”.
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