Page 31 - Rassegna 2018-4
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ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
                                  AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO



                    Alcune considerazioni. L’atteggiamento garantista della Suprema Corte è
               comprensibile e giuridicamente condivisibile nei termini di una necessaria con-
               tinuità evolutiva che ci ha condotti ad un diritto penale del fatto superando, anzi
               rinnegando, ogni fattispecie di pura volontà. Atteggiamento questo connesso
               con  la  stringente  valutazione  di  idoneità  finalistica  dell’agire:  seppur  appaia
               oggettivamente innegabile la necessaria acquisizione di conoscenze tecniche ai
               fini della realizzazione di un attentato esplosivo, medesima acquisizione sarebbe
               del tutto superflua per il compimento di atti di violenza in forza di “ogni altra
               tecnica o metodo”. Invero difficilmente sanzionabile risulta la condotta di chi
               si dedichi ad un processo di formazione, seppure di autoformazione, finalizzata
               al compimento di atti dinamitardi, allorquando il medesimo agente si trovi nel-
               l’impossibilità oggettiva di reperire il materiale occorrente per concretizzare il
               progetto criminoso (ritenendo comunque attivabili in circostanze siffatte quelle
               tecniche di tutela ritenute maggiormente idonee al controllo di un soggetto che
               ha mostrato uno spiccato interesse criminale). Non paiono convincenti i più
               recenti orientamenti ove i medesimi non considerino i presupposti necessari
               per il compimento di quegli atti di violenza con “ogni altra tecnica o metodo”
               cui prima si è fatto cenno.
                    Difatti se certo è che documenti propagandistici o contenutivamente ideo-
               logici sono intrinsecamente inidonei alla trasmissione di un patrimonio cono-
               scitivo tecnicamente spendibile per la realizzazione di condotte che richiedono
               l’utilizzo di materiale esplosivo o, quanto meno, di armi; altrettanto incerto è
               che siffatti documenti non siano idonei ad ingenerare un proposito criminoso
               - parimenti pregiudizievole per il bene giuridico tutelato - perfettamente realiz-
               zabile ancorché non facendo ricorso ai quei mezzi tecnicamente complessi cui
               si è detto. Di qui proponendosi una diversa lettura del livello di gravità degli atti
               nella concatenazione materiale che conduce l’agente dalla pacifica adesione alla
               fede musulmana - attraverso un processo di radicalizzazione - all’allarmante
               condivisione dell’ideologia terrorista. Alla luce dei recenti dati di cronaca è leci-
               to constatare che, dopo i più cruenti e organizzativamente complessi fatti veri-
               ficatisi tanto a Parigi quanto a Bruxelles, si è riscontrato un proliferarsi di con-
               dotte dotate di una minore strategia militare e del tutto imprevedibili, almeno
               per due ragioni: in primo luogo poiché gli strumenti richiesti sono disponibili
               alla quasi totalità dei consociati (trattasi di autoarticolati o semplici autovetture)


                    stica, in questo ponendo l’accento tra la sostanziale differenza tra i termini greci:
                    • techne, con cui si definisce la potestà di possedere generiche informazioni o conoscenze su
                    come condurre un attacco;
                    • metis, vale a dire avere l’addestramento pratico e l’esperienza materiale necessaria per por-
                    tare a termine l’attacco con successo.
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