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ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO
Il dato associativo cui si è appena fatto riferimento è stato successivamen-
te oggetto di altra significativa pronuncia della Suprema Corte che individua gli
elementi necessari per l’ascrivibilità del reato ex art. 270-bis nel: “l’individuazio-
ne di atti terroristici posti come obiettivo dell’associazione, quanto meno nella
loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare
agli atti stessi effettiva realizzazione” .
(11)
Così facendo, senza voler entrare nel merito dei fatti, i Supremi Giudici
escludevano il mero “indottrinamento” dal novero di attività necessarie per la
realizzazione del fine associativo, riconducendo detta attività ad una mera - sep-
pur necessaria - fase prodromica; escludendo quindi ogni possibile punibilità in
forza di un dato valutativo squisitamente prognostico basato su argomentazioni
speculative, dunque non supportate da alcun riscontro di tipo oggettivo. La giu-
risprudenza in tal sede, adducendo l’incompatibilità dello strumento sanziona-
torio penale con condotte preparatorie a quelle sanzionate dalla norma incrimi-
natrice, conduceva ad un’area di non punibilità, o meglio riconosceva nelle
parole del legislatore la volontà di non colpire momenti potenzialmente inof-
fensivi, dunque affermava la più opportuna ricorribilità allo strumento delle
misure di prevenzione .
(12)
La Corte d’Assise d’Appello di Bari nel caso Hosni individuava come pro-
dromiche, e quindi punibili, le condotte qui in esame in considerazione di due
dati: quello temporale e quello finalistico. Quanto al primo va segnalato che
l’inoffensività delle condotte è stata, nel caso di specie, supportata anche da un
dato temporale piuttosto dilatato nel quale all’indottrinamento non sarebbe
seguito alcun episodio criminoso; in secondo luogo le misure di prevenzione,
disciplinate dal d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, non consentirebbero
comunque un adeguato controllo dell’agente che quindi potrebbe liberamente
proseguire la sua attività di indottrinamento in attesa di una riconquista della
piena libertà.
Detti principi sono stati successivamente ripresi, ampliandone la prospet-
tiva nella sent. Cass. n. 14503 del 2018, il cui tema decidendum si incentra pro-
prio sui limiti entro i quali è possibile addebitare a un soggetto la condotta di
partecipazione a Stato Islamico non ai fini della individuazione degli elementi
indiziari utili alla pronuncia cautelare ma allo scopo di delineare gli elementi
probatori minimi per addebitare la condotta di partecipazione ad un’associazio-
ne con finalità di terrorismo posta in essere dal singolo in quanto rivolta a
(11) Corte Cass., V Sez. Pen., Sent. 48001/2016.
(12) Vedi anche BERTOLESI R., Indottrinare al martirio non è reato di associazione con finalità di terrorismo,
DPC. Gennaio 2017.
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