Page 27 - Rassegna 2018-4
P. 27

ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
                                  AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO



                    Il dato associativo cui si è appena fatto riferimento è stato successivamen-
               te oggetto di altra significativa pronuncia della Suprema Corte che individua gli
               elementi necessari per l’ascrivibilità del reato ex art. 270-bis nel: “l’individuazio-
               ne di atti terroristici posti come obiettivo dell’associazione, quanto meno nella
               loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare
               agli atti stessi effettiva realizzazione” .
                                                   (11)
                    Così facendo, senza voler entrare nel merito dei fatti, i Supremi Giudici
               escludevano il mero “indottrinamento” dal novero di attività necessarie per la
               realizzazione del fine associativo, riconducendo detta attività ad una mera - sep-
               pur necessaria - fase prodromica; escludendo quindi ogni possibile punibilità in
               forza di un dato valutativo squisitamente prognostico basato su argomentazioni
               speculative, dunque non supportate da alcun riscontro di tipo oggettivo. La giu-
               risprudenza in tal sede, adducendo l’incompatibilità dello strumento sanziona-
               torio penale con condotte preparatorie a quelle sanzionate dalla norma incrimi-
               natrice,  conduceva  ad  un’area  di  non  punibilità,  o  meglio  riconosceva  nelle
               parole del legislatore la volontà di non colpire momenti potenzialmente inof-
               fensivi, dunque affermava la più opportuna ricorribilità allo strumento delle
               misure di prevenzione .
                                     (12)
                    La Corte d’Assise d’Appello di Bari nel caso Hosni individuava come pro-
               dromiche, e quindi punibili, le condotte qui in esame in considerazione di due
               dati: quello temporale e quello finalistico. Quanto al primo va segnalato che
               l’inoffensività delle condotte è stata, nel caso di specie, supportata anche da un
               dato  temporale  piuttosto  dilatato  nel  quale  all’indottrinamento  non  sarebbe
               seguito alcun episodio criminoso; in secondo luogo le misure di prevenzione,
               disciplinate dal d.lgs. 159/2011 e successive modifiche, non consentirebbero
               comunque un adeguato controllo dell’agente che quindi potrebbe liberamente
               proseguire la sua attività di indottrinamento in attesa di una riconquista della
               piena libertà.
                    Detti principi sono stati successivamente ripresi, ampliandone la prospet-
               tiva nella sent. Cass. n. 14503 del 2018, il cui tema decidendum si incentra pro-
               prio sui limiti entro i quali è possibile addebitare a un soggetto la condotta di
               partecipazione a Stato Islamico non ai fini della individuazione degli elementi
               indiziari utili alla pronuncia cautelare ma allo scopo di delineare gli elementi
               probatori minimi per addebitare la condotta di partecipazione ad un’associazio-
               ne con finalità di terrorismo posta in essere dal singolo in quanto rivolta a


               (11)  Corte Cass., V Sez. Pen., Sent. 48001/2016.
               (12)  Vedi anche BERTOLESI R., Indottrinare al martirio non è reato di associazione con finalità di terrorismo,
                    DPC. Gennaio 2017.
                                                                                         25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32