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ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
                                  AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO



                    Secondo  tale  impostazione  non  possono,  pertanto,  essere  condivisi  gli
               orientamenti giurisprudenziali (15)  che, sulla base dell’evoluzione del fenomeno
               jihadista verso il c.d. leaderless jihad, danno rilevanza all’adesione del singolo a
               proposte “ad incertam personam”   (16)  formulate dalla struttura internazionale,
               senza che quest’ultima sia a conoscenza, anche in maniera indiretta o mediata ,
                                                                                         (17)
               del fatto che il singolo sia a sua disposizione per l’attuazione del programma cri-
               minale. Diversamente, si finirebbe per considerare partecipe a Stato Islamico
               anche colui che risulta ignoto a Daesh e che con questa non ha sviluppato alcun
               contatto, se non nella forma della condivisione di informazioni universalmente
               disponibili in rete. Occorre dunque una valutazione distinta delle diverse con-
               dotte di esaltazione di un’organizzazione terroristica internazionale,  di invito
               ad aderirvi e di militanza ideologica in suo favore posti in essere da un singolo
               che abbia davvero rapporti con tale organizzazione rispetto a colui che non ne
               abbia. A carico di quest’ultimo, però, potranno comunque risultare ascrivibili
               condotte sussumibili in fattispecie penali dal novero eterogeno (a titolo esem-
               plificativo, ma non esaustivo, istigazione di cui all’art. 414 c.p., addestramento e
               l’autoaddestramento di cui all’art. 270-quinquies e la condotta dell’arruolato di
               cui all’art. 270-quater, co. 2).
                    Si ritiene che la linea di demarcazione tra ciò che può essere perseguito
               penalmente e ciò che invece andrebbe considerato come atto irrilevante - in
               ottica prospettica - debba essere necessariamente arretrata. Invero la sentenza
               su richiamata (Cass. Pen., Sez. I, n. 47489/15) è stata ripresa da più recente pro-
               nuncia che, nel ricostruire il percorso giurisprudenziale inerente le fattispecie
               qui in esame (nello specifico gli artt. 270-bis, 270-quinquies, 270-sexies c.p.), si è

               (15)  Su tutti, vedasi Cass. Pen. sez. V, n. 50189 del 13 luglio 2017 (così massimata “la partecipa-
                    zione ad una associazione terroristica di ispirazione jiahadista può manifestarsi anche attra-
                    verso modalità di adesione “aperte” e spontaneistiche, che non implicano l’accettazione da
                    parte  del  gruppo,  ma  che  comportano  di  fatto  una  inclusione  progressiva  dei  partecipi.
                    (Fattispecie in cui si è ritenuta partecipe dell’associazione terroristica una “cellula” operativa
                    autonoma composta di più soggetti attivi sul territorio italiano”), in cui si valorizza l’assunto
                    secondo cui la modalità di creazione “dell’affectio societatis” tra i sodali della singola cellula
                    e la struttura internazionale terroristica ISIS “è essa stessa peculiare, influenzata da una pro-
                    paganda di adesione improntata ad un modello spontaneista e privo di formalismi, spesso
                    avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti che siano esponenti riconosciuti dell’organiz-
                    zazione terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi o cellule che com-
                    piono poi gli attentati”.
               (16)  Come  quelle  riconducibili  alle  invocazioni  di  Stato  Islamico,  soprattutto  nella  parabola
                    discendente della sua conquista territoriale in Iraq e Siria, rivolte a chiunque voglia colpire
                    con qualsiasi mezzo nell’Occidente.
               (17)  Nel caso di specie, il contatto - sebbene mediato - con Stato Islamico è stato dimostrato, tra
                     l’altro, dalla frequentazione avvenuta in un carcere marocchino tra l’indagato e un intraneo a
                     Daesh.
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