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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
• quanto alla differenziazione tra militari e non militari degli argomenti
oggetto della pubblicazione, lo Stato Islamico è passato dai primi tre mesi del
2015, in cui il 53% del totale del materiale pubblicato aveva contenuto non mili-
tare, al secondo trimestre del 2018, in cui tale materiale è sceso al 15%, così evi-
denziando la necessità di porre l’accento sulla propria tenuta militare piuttosto
che sulla propria capacità di fornire servizi essenziali e quindi costituirsi come
entità statuale autonoma.
La chiave della modernità di questa comunicazione sta però nella diffusio-
ne di tali creazioni tramite internet. Una piattaforma illimitatamente accessibile,
trasformatasi da strumento di condivisione democratico a luogo di realizzazio-
ne di condotte sussumibili in fattispecie astratte. Ed è proprio questo uno dei
nodi più difficili da sciogliere. Da esso originano e si sviluppano i maggiori pro-
blemi connessi anche con l’esercizio dell’azione penale.
Così nel 2015 (47489/15) la Corte di Cassazione ha affrontato la pro-
blematica del reato disciplinato dall’art. 414 comma 4 c.p. in combinato
disposto con la fattispecie di cui all’art. 270-bis c.p. Nel caso di specie la fat-
tispecie complessa avrebbe luogo mediante la diffusione on-line di un mani-
festo di propaganda volto al reclutamento di soggetti sul suolo italiano alla
causa jihadista.
L’ordinanza del Tribunale della libertà avversata dal ricorso per
Cassazione viene confermata dai Giudici di Legittimità che statuiscono il riget-
to del ricorso fissando tre principi di orientamento interpretativo. Infatti, chia-
riscono come - per la realizzazione della fattispecie di cui all’art. 414 c.p. -
occorra che “il comportamento dell’agente sia tale per il suo contenuto intrin-
seco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui
si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazio-
ne di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a quelli
offesi dal crimine esaltato” (Sez. I - 8779/99), accertamento, tra l’altro, precluso
al Giudice di Legittimità, sindacabile quindi solo ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e)
c.p.p. Il ricorrente tentava di minare l’impianto accusatorio adducendo un’ade-
sione al contenuto ideologico della propaganda jihadista, tuttavia negando una
equiparabile adesione sul piano metodologico-esecutivo. Al contrario, “lo scrit-
to presupponeva e accettava la natura combattente e di conquista violenta da
parte dell’organizzazione” esaltandone la diffusione anche a mezzo di armi e,
quindi, implicitamente smentendo la posizione difensiva dell’indagato. Infatti, il
documento asserendo come implicita l’adesione all’associazione per l’obbliga-
toria adesione al “Califfato” ne tradiva l’intento propagandistico che a sua volta
sconfessava quello giornalistico addotto dalla difesa.
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