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ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
                                  AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO



                    L’evoluzione normativa ha poi più di recente condotto all’introduzione
               delle disposizioni dettate dal Decreto Legge 7/2015 .
                                                                  (3)
                    organizzata con la l. 356/1992;
                    • (art. 2) rilascio del permesso di soggiorno per fini investigativi;
                    • (art. 3) espulsione dello straniero per terrorismo, che si affianca alle altre ipotesi di espul-
                    sione già previste dal nostro ordinamento;
                    • (art. 4) estensione alle Agenzie di Intelligence (AISI e AISE) della facoltà di procedere a
                    intercettazioni preventive;
                    • (art. 6) norme riferite alla conservazione e gestione dei dati telefonici e telematici da parte dei
                    gestori di telefonia (conservazione obbligatoria sino al 31 dicembre 2007) e (art. 55) l’obbligo
                    da parte di questi ultimi di identificare coloro che procedono all’attivazione dei propri servizi;
                    • (art. 7-bis) istituzione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle
                    Infrastrutture Critiche presso il Servizio Polizia Posatale e delle Telecomunicazioni della PdS,
                    a cui vengono altresì devoluti poteri di conduzione di operazioni sotto copertura sul web;
                    • (art. 10 di modifica dell’art. 349 c.p.) possibilità della p.g. di prelevare materiale biologico
                    nei confronti degli indagati per reati di terrorismo - anche in forma coattiva - previa autoriz-
                    zazione - anche orale - del PM, con durata del procedimento di identificazione esteso a 24
                    ore (rispetto alle precedenti 12 ore);
                    • (art. 13) estesa la potestà di arresto facoltativo in flagranza per il reato di cui all’art. 497-bis
                    “Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi” ed il fermo di indiziato di delitto
                    commesso con finalità di terrorismo (la P.G. procede al fermo qualora al possesso di documenti
                    falsi renda fondato il pericolo di fuga e non sia possibile attendere il provvedimento del PM).
                    Sempre nell’ambito della reazione dell’ordinamento agli attentati perpetrati in Europa nel 2004
                    e 2005, si inquadra la legge 85/2006, che ha riformato l’art. 270 c.p., cercando di attuare un alli-
                    neamento rispetto alle esigenze di compatibilità costituzionale della fattispecie criminosa.
               (3)   Nel decreto legge 7/2015 (convertito con modificazioni dalla legge 43/2015), con cui si prevede:
                    • un riallineamento tra la disciplina di cui all’art. 270-quinquies, in cui si punisce sia l’addestratore
                    che l’addestrato, e quelle contenuta nell’art. 270-quater attraverso la riformulazione di quest’ul-
                    timo, che prevedeva la punizione del solo reclutatore e non anche dell’arruolato. La riforma ha
                    il chiaro obiettivo di colpire quelle condotte di reclutamento che, soprattutto sul web, caratte-
                    rizzano il comportamento di organizzazioni terroristiche transnazionali come Stato Islamico;
                    • l’introduzione dell’art. 270-quater.1, che prevede l’ipotesi di organizzazione di trasferimenti
                    con finalità di terrorismo, con l’esplicito intento di colpire i foreign fighters;
                    • l’emendamento dell’art. 270-quinquies, con l’innesto:
                    - dell’ipotesi di autoaddestramento, per il contrasto ai lone wolves, che in precedenza aveva
                    trovato punibilità solo grazie a un atteggiamento interpretativo particolarmente estensivo da
                    parte della Corte di Cassazione;
                    - dell’aggravante per aver commesso il fatto attraverso strumenti telematici o informatici;
                    • la modifica dell’art. 414 (istigazione a delinquere), con l’introduzione dell’aggravante di aver
                    commesso il fatto con strumenti informatici o telematici;
                    •  la modifica dell’art. 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi
                    primo e secondo), con l’introduzione dell’aggravante di aver commesso il fatto con strumen-
                    ti informatici o telematici;
                    • (art. 3) due nuove figure delittuose di cui all’art. 678-bis e 679-bis, che puniscono, rispettivamente,
                    la detenzione abusiva di miscele considerate precursori di esplosivi e l’omessa denuncia di furto del
                    predetto materiale ovvero la mancata segnalazione all’Autorità delle transazioni sospette;
                    • (art. 3) la modifica del TULPS, con l’imposizione di una serie di vincoli per i commercianti
                    in tema di raccolta dei dati su armi, munizioni ed esplosivi, sottoposti al vigore sanzionatorio
                    dell’art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi);
                    • l’aumento delle pene edittali per i delitti di cui agli articoli 497-bis (possesso o fabbricazione
                    di documenti falsi) e art. 12, co. 1 e 3 del Testo Unico sull’Immigrazione, con la finalità di
                     estendere la possibilità dell’arresto obbligatorio anche alle predette figure di reato;
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