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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
• l’estensione dell’applicazione delle misure di prevenzione decretabili dall’AG (sorveglianza
speciale di P.S. e obbligo di soggiorno nel comune di residenza/dimora) a coloro che pongo
in essere atti preparatori diretti alla partecipazione a un conflitto in territorio estero a soste-
gno di un’organizzazione terroristica;
• la possibilità da parte del Questore - secondo la specifica procedura contemplata nell’arti-
colato - di effettuare il ritiro dei documenti validi per l’espatrio nei confronti di coloro che
abbiano compiuto atti preparatori alla realizzazione di reati con finalità di terrorismo e ai
potenziali foreign fighters, con l’ulteriore previsione della punibilità di coloro che contravven-
gono al divieto di espatrio derivante dal ritiro dei documenti in parola;
• l’estensione della possibilità di procedere a intercettazioni preventive nel caso di reati con
finalità di terrorismo commessi (consumati o tentati) mediante tecnologie informatiche, con
la possibilità da parte del PM di autorizzare la conservazione dei dati acquisiti (con esclusione
dei contenuti delle conversazioni) per un periodo non superiore a 24 mesi laddove tali dati
siano ritenuti indispensabili per la prosecuzione delle indagini (normalmente, invece, il PM
ordina l’immediata distruzione di quanto registrato);
• l’istituzione di una black list di siti internet utilizzati per la commissione delle condotte tipiz-
zate dall’art. 207-sexies, la cui responsabilità è ricondotta al Servizio di Polizia Postale e delle
Telecomunicazioni. Sarà un decreto di sequestro preventivo a oscurare il sito web;
• uno specifico intervento quanto alla conservazione di dati telefonici e telematici, con ulte-
riore proroga fino al 31 dicembre 2016;
• l’introduzione dell’art. 234-bis, secondo il quale è sempre consentita l’acquisizione di docu-
menti informatici all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico (in questo caso
previo consenso del legittimo titolare);
• l’inserimento di alcune modifiche riguardanti gli appartenenti alle Agenzie di Informazione
e Sicurezza, con specifico riferimento a:
- estensione [sino al 31 gennaio 2021, ai sensi della legge di bilancio 2017 - art. 1, co. 1120,
let. d) della l. 205/2017 che ha modificato l’art. 8 del d.l. 7/2015] dell’esimente prevista dal-
l’art. 17, co. 4 della l. 124/2007 - precedentemente operante solo rispetto all’art. 270-bis, co.
2, anche a tutte le ipotesi di reato relative al terrorismo, con la sola esclusione dei reati di
attentato e sequestro di persona con finalità di terrorismo);
- possibilità di effettuare (sino al 31 gennaio 2016) colloqui investigativi, previa autorizzazio-
ne dell’AG (del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, a cui dovranno essere invia-
ti gli esiti dei colloqui, notiziando anche il Procuratore Nazionale Antimafia);
- facoltà di deporre nel corso dei p.p. in materia di terrorismo mantenendo la segretezza della
propria reale identità (eventualità che opera automaticamente nel caso di operatori dei Servizi
che hanno agito sotto copertura, mentre viene prevista l’autorizzazione dell’AG, previa
richiesta dei direttori di DIS/AISI e AISE negli altri casi);
- la delega esclusiva all’AISE di procedere all’attività informativa - anche di natura elettronica
- verso l’estero a protezione degli interessi essenziali della Repubblica;
• alcune novità in tema di coordinamento investigativo, riferite non solo all’allargamento delle
competenze (e della relativa denominazione) delle Direzioni Distrettuali Antimafia verso i reati in
materia di terrorismo (che diventa Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo - DDAA),
ma anche all’individuazione di ulteriori competenze in capo al Procuratore Nazionale Antimafia
e alla DNA, con l’innesto di specifiche norme processuali e ordinamentali. In particolare:
- viene estesa la competenza del PNA ai reati di cui all’art. 51, co. 3-quater c.p.p., affidandogli
la facoltà di avvalersi dei Servizi centrali di polizia operanti nel settore del terrorismo e di
impartire direttive volte a regolarne l’impiego investigativo;
- vengono modificati gli art. 54-ter e 54-quater c.p.p., consentendo al PNA di formulare pareri nei
casi di contrasto tra pubblici ministeri e in quelli di richiesta di trasmissione degli atti ad altro pub-
blico ministero in relazione ai reati di cui all’art. 51, co. 3-quater, nonché dando facoltà al PNA di
essere informato dei provvedimenti adottati dal procuratore generale presso la corte di appello;
• attraverso la modifica dell’art. 117 c.p.p., viene consentito al PNA l’accesso a tutti i registri
relativi al procedimento penale e di prevenzione.
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