Page 20 - Rassegna 2018-4
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI





                  • l’estensione dell’applicazione delle misure di prevenzione decretabili dall’AG (sorveglianza
                  speciale di P.S. e obbligo di soggiorno nel comune di residenza/dimora) a coloro che pongo
                  in essere atti preparatori diretti alla partecipazione a un conflitto in territorio estero a soste-
                  gno di un’organizzazione terroristica;
                  • la possibilità da parte del Questore -  secondo la specifica procedura contemplata nell’arti-
                  colato - di effettuare il ritiro dei documenti validi per l’espatrio nei confronti di coloro che
                  abbiano compiuto atti preparatori alla realizzazione di reati con finalità di terrorismo e ai
                  potenziali foreign fighters, con l’ulteriore previsione della punibilità di coloro che contravven-
                  gono al divieto di espatrio derivante dal ritiro dei documenti in parola;
                  • l’estensione della possibilità di procedere a intercettazioni preventive nel caso di reati con
                  finalità di terrorismo commessi (consumati o tentati) mediante tecnologie informatiche, con
                  la possibilità da parte del PM di autorizzare la conservazione dei dati acquisiti (con esclusione
                  dei contenuti delle conversazioni) per un periodo non superiore a 24 mesi laddove tali dati
                  siano ritenuti indispensabili per la prosecuzione delle indagini (normalmente, invece, il PM
                  ordina l’immediata distruzione di quanto registrato);
                  • l’istituzione di una black list di siti internet utilizzati per la commissione delle condotte tipiz-
                  zate dall’art. 207-sexies, la cui responsabilità è ricondotta al Servizio di Polizia Postale e delle
                  Telecomunicazioni. Sarà un decreto di sequestro preventivo a oscurare il sito web;
                  • uno specifico intervento quanto alla conservazione di dati telefonici e telematici, con ulte-
                  riore proroga fino al 31 dicembre 2016;
                  • l’introduzione dell’art. 234-bis, secondo il quale è sempre consentita l’acquisizione di docu-
                  menti informatici all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico (in questo caso
                  previo consenso del legittimo titolare);
                  • l’inserimento di alcune modifiche riguardanti gli appartenenti alle Agenzie di Informazione
                  e Sicurezza, con specifico riferimento a:
                  - estensione [sino al 31 gennaio 2021, ai sensi della legge di bilancio 2017 - art. 1, co. 1120,
                  let. d) della l. 205/2017 che ha modificato l’art. 8 del d.l. 7/2015] dell’esimente prevista dal-
                  l’art. 17, co. 4 della l. 124/2007 -  precedentemente operante solo rispetto all’art. 270-bis, co.
                  2, anche a tutte le ipotesi di reato relative al terrorismo, con la sola esclusione dei reati di
                  attentato e sequestro di persona con finalità di terrorismo);
                  - possibilità di effettuare (sino al 31 gennaio 2016) colloqui investigativi, previa autorizzazio-
                  ne dell’AG (del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, a cui dovranno essere invia-
                  ti gli esiti dei colloqui, notiziando anche il Procuratore Nazionale Antimafia);
                  - facoltà di deporre nel corso dei p.p. in materia di terrorismo mantenendo la segretezza della
                  propria reale identità (eventualità che opera automaticamente nel caso di operatori dei Servizi
                  che  hanno  agito  sotto  copertura,  mentre  viene  prevista  l’autorizzazione  dell’AG,  previa
                  richiesta dei direttori di DIS/AISI e AISE negli altri casi);
                  - la delega esclusiva all’AISE di procedere all’attività informativa - anche di natura elettronica
                  - verso l’estero a protezione degli interessi essenziali della Repubblica;
                  • alcune novità in tema di coordinamento investigativo, riferite non solo all’allargamento delle
                  competenze (e della relativa denominazione) delle Direzioni Distrettuali Antimafia verso i reati in
                  materia di terrorismo (che diventa Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo - DDAA),
                  ma anche all’individuazione di ulteriori competenze in capo al Procuratore Nazionale Antimafia
                  e alla DNA, con l’innesto di specifiche norme processuali e ordinamentali. In particolare:
                  - viene estesa la competenza del PNA ai reati di cui all’art. 51, co. 3-quater c.p.p., affidandogli
                  la facoltà di avvalersi dei Servizi centrali di polizia operanti nel settore del terrorismo e di
                  impartire direttive volte a regolarne l’impiego investigativo;
                  - vengono modificati gli art. 54-ter e 54-quater c.p.p., consentendo al PNA di formulare pareri nei
                  casi di contrasto tra pubblici ministeri e in quelli di richiesta di trasmissione degli atti ad altro pub-
                  blico ministero in relazione ai reati di cui all’art. 51, co. 3-quater, nonché dando facoltà al PNA di
                  essere informato dei provvedimenti adottati dal procuratore generale presso la corte di appello;
                  • attraverso la modifica dell’art. 117 c.p.p., viene consentito al PNA l’accesso a tutti i registri
                  relativi al procedimento penale e di prevenzione.
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