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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Questa collaborazione dimostrava - e dimostra tuttora - come fosse impli-
citamente riconosciuto anche dai terroristi l’unitarietà dell’obiettivo; dimostra-
zione rinvenibile proprio nell’esigenza di porre in essere una rete tanto di sup-
porto logistico, quanto operativa che fosse in grado di colpire uno qualunque
fra gli Stati dell’Unione, realizzando così anche l’unitarietà dell’organizzazione.
A fronte della natura internazionale del fenomeno i Governi europei
hanno invece solo dopo alcuni anni trovato strumenti comuni di contrasto. I
metodi inizialmente utilizzati dai singoli Stati membri sono stati circoscritti alla
mera dimensione interna, spesso colmata mediante legislazioni emergenziali.
Una prima traccia nel nostro ordinamento è infatti già rinvenibile nel Decreto
Pisanu (Decreto Legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito con Legge n. 155
del 31 luglio 2005) con il quale si conferivano al Ministero dell’Interno poteri
eccezionali di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrori-
smo, si prevedevano nuove condotte penalmente rilevati e si dettava una prima
definizione della “finalità terroristica”, oltre ad una particolare disciplina in
materia di intercettazioni riservate ai Servizi di intelligence il cui controllo veniva
affidato unicamente alle Procure Generali presso le Corti d’Appello .
(2)
(2) Il provvedimento prevede l’introduzione nel codice penale:
• dell’art. 270-quater, che punisce l’arruolamento con finalità di terrorismo;
• dell’art. 270-quinquies, recante l’ipotesi di addestramento con finalità di terrorismo;
• dell’art. 270-sexies, che fornisce una definizione legale di condotta con finalità di terrorismo,
venutasi così a tipicizzare alla stregua delle determinazioni derivanti non solo dalla giurispru-
denza stratificatasi nel tempo, ma anche dalle norme di diritto internazionale;
• di un’importante modifica all’art. 414 c.p., inserendo una specifica ipotesi aggravata di isti-
gazione o apologia, configurata in relazione a delitti di terrorismo o contro l’umanità, con
aumento della pena della metà.
A queste novelle se ne aggiungono altre, quali l’introduzione:
• dell’art. 2-bis nella l. 895/1967 concernente il controllo della armi, che punisce colui che
addestra o fornisce informazioni sull’uso di esplosivi e armi da guerra. La fattispecie si dif-
ferenzia da quella di cui all’art. 270-quinquies in quanto:
- quest’ultima norma ha un regime sanzionatorio maggiore (di qui l’operatività della clausola
contenuta nella disposizione in argomento “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”);
- la maggiore gravità di quest’ultimo reato deriva dalla finalità di terrorismo che lo caratteriz-
za (assente, invece, nell’art. 2-bis della l. 895/1967), tanto che solo in nell’ipotesi di cui all’art.
270-quinquies viene punita la condotta dell’addestrato.
Si noti che il riferimento nell’art. 2-bis alle sole armi da guerra quale oggetto dell’addestramen-
to/istruzione penalmente rilevante non vale a differenziarla dai riferimenti di cui all’art. 270-
quinquies, che invece punisce le menzionate condotte anche rispetto alle armi comuni da sparo.
Il citato riferimento, infatti, riflette l’inserimento della norma all’interno della l. 895/1967 che,
all’art. 7, prevede una riduzione di pena per le condotte poste in essere rispetto alle armi comuni;
• dell’art. 497-bis c.p., che punisce il possesso o la fabbricazione di documenti falsi validi per l’espatrio.
Il decreto legge 144/2005 risulta determinante anche relativamente alle novità che ha pro-
dotto rispetto a:
• (art. 1) colloqui investigativi, previsti anche per l’acquisizione di notizie utili per prevenire
o reprimere reati di terrorismo. Viene, quindi, emendato l’art. 18-bis della legge sull’ordina-
mento penitenziario (354/1975), a sua volta introdotto per il contrasto alla sola criminalità
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