Page 25 - Rassegna 2018-4
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ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
                                  AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO



                    Anche  sostenendo  l’estraneità  fenomenica  relativamente  al  territorio
               nazionale, la lingua (italiana) in cui il documento era stato redatto ne svelava il
               fine propagandistico interno. Il dato associativo peraltro non appariva contesta-
               bile poiché rientrante nelle previsioni della legislazione internazionale e quindi
               assoggettabile alla potestà punitiva dello Stato in forza di giurisprudenza con-
               solidata secondo la quale per l’attivazione della medesima potestà è necessaria
               la completa realizzazione della fattispecie astratta, potendosi concretizzare la
               condotta anche attraverso una sola delle azioni prodromiche al raggiungimento
               dello scopo associativo, tra le quali quelle propagandistiche. Infine, neppure il
               tentativo di contestare la diffusione a mezzo di stampa, elemento genetico del
               reato ex 414 c.p., avrebbe potuto avere esito fausto attesa la consolidata giuri-
               sprudenza che equipara la diffusione giornalistica tramite siti web a quella a
               mezzo di stampa (SS.UU. Pen. 31022/2015 “Si verrebbe a determinare - come
               consapevolmente avvertono gli stessi sostenitori della tesi che si contrasta -
               un’evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all’art.
               3  Cost.  Si  legittimerebbe,  infatti,  un  irragionevole  trattamento  differenziato
               dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete,
               con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione
               della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest’ultima, a sequestro
               preventivo”).
                    Sempre con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 414 c.p.,
               in particolare il co. 4 , in relazione alla fattispecie di cui all’art. 270-bis c.p. appa-
                                   (7)
               re estremamente significativa anche la pronuncia n. 55418/2017 nella quale il
               Giudice di legittimità ha:
                    a) ribadito l’esclusione della rilevanza penale sussumibile nella fattispecie
               della istigazione delle conversazioni di natura privata e interpersonale (comu-
                                                                                   (8)
               nicazioni telematiche intercettate sui dispositivi in uso all’indagato) intercorse
               con  altri  soggetti  ed  aventi  vocazione  jihadista,  risultando  destinatarie  della
               tutela rafforzata di cui all’art. 21 della Costituzione (libera espressione del pen-
               siero);


               (7)   In ragione dell’aumento di pena (fino a due terzi) rispetto alla quantum edittale previsto dal
                    co.1, nr. 1 (cinque anni), la fattispecie ricade tra quelle per le quali è prevista la custodia cau-
                    telare in carcere.
               (8)   “Rispetto alle quali non era possibile esprimere alcuna valutazione negativa, riguardando il
                    credo islamico dell’indagato la sua sfera privata” (pag. 2, primo capoverso, sent. 24103/2017
                    Cass. Pen. Sez. I). “I messaggi in questione rimanevano circoscritti “all’ambito conoscitivo
                    del solo ricorrente, ovvero all’interlocuzione individuale con altro soggetto nelle citate con-
                    versazioni o in chat, ciò che esclude quella necessaria pubblicità intesa come potenzialità dif-
                    fusiva  indefinita  equiparabile  alla  stampa”  (pag.  4,  secondo  capoverso,  sent.  24103/2017
                    Cass. Pen. Sez. I).
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