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ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO
Anche sostenendo l’estraneità fenomenica relativamente al territorio
nazionale, la lingua (italiana) in cui il documento era stato redatto ne svelava il
fine propagandistico interno. Il dato associativo peraltro non appariva contesta-
bile poiché rientrante nelle previsioni della legislazione internazionale e quindi
assoggettabile alla potestà punitiva dello Stato in forza di giurisprudenza con-
solidata secondo la quale per l’attivazione della medesima potestà è necessaria
la completa realizzazione della fattispecie astratta, potendosi concretizzare la
condotta anche attraverso una sola delle azioni prodromiche al raggiungimento
dello scopo associativo, tra le quali quelle propagandistiche. Infine, neppure il
tentativo di contestare la diffusione a mezzo di stampa, elemento genetico del
reato ex 414 c.p., avrebbe potuto avere esito fausto attesa la consolidata giuri-
sprudenza che equipara la diffusione giornalistica tramite siti web a quella a
mezzo di stampa (SS.UU. Pen. 31022/2015 “Si verrebbe a determinare - come
consapevolmente avvertono gli stessi sostenitori della tesi che si contrasta -
un’evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all’art.
3 Cost. Si legittimerebbe, infatti, un irragionevole trattamento differenziato
dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete,
con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione
della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest’ultima, a sequestro
preventivo”).
Sempre con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’art. 414 c.p.,
in particolare il co. 4 , in relazione alla fattispecie di cui all’art. 270-bis c.p. appa-
(7)
re estremamente significativa anche la pronuncia n. 55418/2017 nella quale il
Giudice di legittimità ha:
a) ribadito l’esclusione della rilevanza penale sussumibile nella fattispecie
della istigazione delle conversazioni di natura privata e interpersonale (comu-
(8)
nicazioni telematiche intercettate sui dispositivi in uso all’indagato) intercorse
con altri soggetti ed aventi vocazione jihadista, risultando destinatarie della
tutela rafforzata di cui all’art. 21 della Costituzione (libera espressione del pen-
siero);
(7) In ragione dell’aumento di pena (fino a due terzi) rispetto alla quantum edittale previsto dal
co.1, nr. 1 (cinque anni), la fattispecie ricade tra quelle per le quali è prevista la custodia cau-
telare in carcere.
(8) “Rispetto alle quali non era possibile esprimere alcuna valutazione negativa, riguardando il
credo islamico dell’indagato la sua sfera privata” (pag. 2, primo capoverso, sent. 24103/2017
Cass. Pen. Sez. I). “I messaggi in questione rimanevano circoscritti “all’ambito conoscitivo
del solo ricorrente, ovvero all’interlocuzione individuale con altro soggetto nelle citate con-
versazioni o in chat, ciò che esclude quella necessaria pubblicità intesa come potenzialità dif-
fusiva indefinita equiparabile alla stampa” (pag. 4, secondo capoverso, sent. 24103/2017
Cass. Pen. Sez. I).
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