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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             inficiata dalla azione stessa che, nel consumarsi, esaurisce anche la vita del reo,
             quindi la sua punibilità.
                  Per  quanto  attiene  il  secondo  aspetto  connesso  alla  natura  aspecifica
             delle vittime, va segnalato che tale caratteristica degli obiettivi, pur non annul-
             lando l’attivabilità dei meccanismi difensivi propri dell’ordinamento giuridico,
             li ritarda considerevolmente: atteso infatti che non è perseguibile colui il quale
             afferma di essere intenzionato a ledere l’integrità dello Stato allorquando non
             ne sia realmente capace, si estende l’area di impunibilità anche a colui che non
             è capace di agire in tal senso ma che tuttavia lo faccia avvalendosi di strumenti
             non tecnicamente complessi, con modalità e in tempi del tutto imprevedibili.
             È questo il vulnus della tutela. Per una più estensiva applicazione della fattispe-
             cie  associativa  disciplinata  dall’art.  270-bis c.p.  è  necessario  l’abbandono  di
             ogni impalcatura logico-giuridico costruita dalla Giurisprudenza per fronteg-
             giare il reato associativo ex art. 416-bis c.p.; ciò non poiché detto sistema sia
             affetto da obsolescenza bensì perché progettato per affrontare un reato di
             altra natura.
                  Notorio è che le associazioni a delinquere di stampo mafioso siano conna-
             turate da un sistema verticistico che, qui, potremmo definire a plurisoggettività
             assoluta; con ciò volendosi intendere che i sodali - “gli affiliati” - non possono
             prescindere da una direzione generale, totalitaria e stringente. Nella criminalità
             organizzata spesso si rintracciano elementi di una vera e propria classe dirigente
             che controlla un numero definito e certo di esecutori materiali, anche quelli mag-
             giormente periferici, i quali letteralmente dipendono da essa. Al contrario, l’asso-
             ciazione con finalità di terrorismo anche internazionale è caratterizzata da un
             sistema verticistico a plurisoggettività relativa con dipendenza finalistica e rituale:
                  zionalità del diritto. Dubbie essendo soprattutto quelle fattispecie che pericolosamente ten-
                  gono in considerazione momenti preparatori, prodromici alla realizzazione del fatto o che
                  conducono, non l’agente, bensì un terzo alla realizzazione dello stesso. L’idoneità lesiva del-
                  l’evento programmato viene quindi assunta ad elemento costitutivo della fattispecie, la quale
                  non può dirsi realizzata ove il fatto, così come ideato dall’agente, non presenti elementi tali
                  da renderlo realmente connotato da un indice di lesività tale, in aggiunta, da essere conside-
                  rato “grave”; si presenti insomma come una “progettazione delirante o palesemente inade-
                  guata”. L’idoneità quindi concorre a circoscrivere il fatto punibile secondo il principio di tas-
                  satività,  occorrendo  che  “le  condizioni  in  cui  matura  l’azione  denuncino  univocamente
                  l’orientamento causale della condotta verso un evento dato, tipicamente previsto dalla legge
                  penale e diverso da ogni altro” (Cass. Pen. 2014). Per i delitti di cui trattasi ciò si traduce nella
                  necessità di accertare che l’agente volesse la realizzazione di uno dei danni contemplati dalla
                  norma, individuando quindi la sussistenza dell’elemento soggettivo come necessaria; in altre
                  parole il soggetto devi volere la realizzazione dello specifico evento dannoso con la sua azio-
                  ne, non potendo lo stesso semplicemente conseguire per pure coincidenze fattuali, tra l’altro
                  al di fuori del controllo attivo del reo. Sono quindi necessari due elementi: una delle condotte
                  di cui all’art. 270-sexies (delineante quali sono le “condotte con finalità di terrorismo)” e un
                  “grave danno”.
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