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ASSOCIAZIONISMO DELINQUENZIALE FINALIZZATO
AL COMPIMENTO DI ATTI DI TERRORISMO
del video, infatti, l’associazione rivendicherebbe le azioni compiute dall’agente
per accrescere il senso di terrore connesso all’operatività di soggetti molteplici,
diffusi e incerti.
L’aver registrato e inoltrato il video, in piena consapevolezza delle ragioni
per cui lo stesso era richiesto, costituisce l’apporto causale effettivo che, come
suddetto, è richiesto dalla Giurisprudenza affinché possa parlarsi di partecipa-
zione nel delitto associativo. Difatti, anche a voler credere alle parole di Touray,
è lo stesso indagato ad ammettere di conoscere l’associazione IS e di compren-
dere il senso e la portata del video da egli registrato, così manifestando una
piena coscienza in ordine ai metodi utilizzati dall’associazione stessa per perse-
guire i propri fini. Ancora lo stesso ragionamento può essere applicato alla con-
cretizzazione dell’evento lesivo qualora lo stesso abbia effettivamente luogo,
evenienza qui scongiurata solo per il tempestivo intervento delle Forze
dell’Ordine.
In altri casi, si pensi all’ipotesi di colui il quale aiuta il “terrorista” nella
registrazione del video di rivendicazione o ancora nella predisposizione logisti-
ca (non attinente al mero supporto di vitto e/o alloggio) di un futuro atto ter-
roristico, tuttavia, il rapporto tra l’associazione e l’agente appare più sfumato e
indiretto ovvero inidoneo a raggiungere quel carattere di stabilità tale da con-
sentirne la classificazione quale vero e proprio intraneus. In tali casi - sebbene,
come detto in precedenza, la più innovativa tra le pronunce analizzate induca a
ritenere che non sia corretto il ricorso agli strumenti ermeneutici propri del-
l’analisi del fenomeno mafioso - è possibile un ulteriore passaggio per giungere
ad un inquadramento delle condotte che non consentono di ritenere integrata
la fattispecie di cui all’art. 270-bis c.p.
Come noto gli episodi criminosi alla base del fenomeno qui analizzato si
caratterizzano per un alto tasso di eterogeneità: si parte da piccole manifesta-
zioni criminose, quali l’attacco di ignari passanti con comuni armi da taglio, fino
ad arrivare a complessi agguati assimilabili ad una guerriglia urbana, passando
attraverso condotte parimenti lesive ma organizzativamente elementari, consi-
stenti nell’utilizzo di veicoli lanciati a tutta velocità sulla folla (ovvero si pensi
alla condotta di colui che consapevolmente, senza aver eseguito alcun percorso
di indottrinamento o, addirittura, di auto-indottrinamento coadiuvi l’agente nel
reperimento di mezzi ovvero nella produzione e diffusione di strumenti di pro-
paganda ecc.). Non tutti questi episodi possono ritenersi espressione del mede-
simo tasso di adesione al proposito associativo. Di qui la necessità di previsioni
specifiche quali quella di cui all’art. 270-bis, co. 2 c.p. (partecipazione all’associa-
zione con finalità di terrorismo, anche internazionale) la cui condotta di parte-
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