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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  L’espressione indica il trasferimento di precise mansioni ovvero funzioni
             dal titolare originario ad altri collaboratori all’interno di una determinata realtà
             aziendale. Su tale tracciato, il Legislatore non si è limitato a specificare le attività
             non delegabili dal datore di lavoro, e così a riconoscere, solo implicitamente e
             a contrariis, la facoltà del soggetto datoriale di ricorrere, per ogni diverso ambito
             di competenza originaria, alla delega. L’art. 16 del nuovo T.U., infatti, pur non
             fornendo una definizione giuridica di tale strumento, ne codifica espressamente
             la struttura, i requisiti essenziali e gli effetti, sancendo così la sua definitiva irru-
             zione nel diritto positivo.
                  Successivamente,  alcune  migliorie  alla  disciplina  sono  state  apportate
             dall’art. 12 del d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (di seguito “decreto correttivo”), in
             particolare riconoscendo, entro limiti stringenti, la possibilità di subdelega e
             precisando  la  portata  contenutistica  del  dovere  di  vigilanza  che  permane  in
             capo al soggetto delegante.
                  Tenendo conto delle dinamiche organizzative interne all’impresa, la delega
             di funzioni tende a far coincidere la figura del reale garante del bene tutelato
             con il soggetto chiamato a rispondere penalmente di eventuali omissioni, per
             l’effetto della mansione delegata: la trasmigrazione degli obblighi dal destinata-
             rio originario ad altri collaboratori è consentita sulla base di rigorosi requisiti di
             forma e di contenuto.
                  Nello specifico, l’efficacia penale della delega è subordinata alla certezza
             del suo conferimento in capo al preposto, assicurata anche dalla circostanza che
             alla stessa sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
                  La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche se non
             necessariamente recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l’accet-
             tazione del delegato. Il soggetto preposto all’adempimento dell’incarico deve
             possedere, inoltre, tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
             specifica natura delle funzioni delegate, per le quali egli deve poter disporre di
             tutti i poteri di organizzazione, di gestione e controllo, oltre all’autonomia di
             spesa necessaria.
                  Elementi indefettibili per la validità della delega sono, infatti, i requisiti di
             carattere oggettivo e soggettivo. Il Decreto correttivo del 2009 è intervenuto sul
             tema precisando il contenuto dell’obbligo di vigilanza a carico del datore di
             lavoro e fornendo una regolamentazione dell’istituto della subdelega.
                  La  delega  di  funzioni  per  definizione  è:  “l’atto  organizzativo  interno

                  delegabili, in TIRABOSCHI, FANTINI (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il
                  correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), Milano, 2009, 337 ss.; SCARCELLA, La delega di funzioni, prima e
                  dopo il T.U.S. 81/08: continuità evolutiva e novità legislative nell’analisi comparativa, in BARTOLI (a
                  cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010, 311 ss.
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