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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
L’espressione indica il trasferimento di precise mansioni ovvero funzioni
dal titolare originario ad altri collaboratori all’interno di una determinata realtà
aziendale. Su tale tracciato, il Legislatore non si è limitato a specificare le attività
non delegabili dal datore di lavoro, e così a riconoscere, solo implicitamente e
a contrariis, la facoltà del soggetto datoriale di ricorrere, per ogni diverso ambito
di competenza originaria, alla delega. L’art. 16 del nuovo T.U., infatti, pur non
fornendo una definizione giuridica di tale strumento, ne codifica espressamente
la struttura, i requisiti essenziali e gli effetti, sancendo così la sua definitiva irru-
zione nel diritto positivo.
Successivamente, alcune migliorie alla disciplina sono state apportate
dall’art. 12 del d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (di seguito “decreto correttivo”), in
particolare riconoscendo, entro limiti stringenti, la possibilità di subdelega e
precisando la portata contenutistica del dovere di vigilanza che permane in
capo al soggetto delegante.
Tenendo conto delle dinamiche organizzative interne all’impresa, la delega
di funzioni tende a far coincidere la figura del reale garante del bene tutelato
con il soggetto chiamato a rispondere penalmente di eventuali omissioni, per
l’effetto della mansione delegata: la trasmigrazione degli obblighi dal destinata-
rio originario ad altri collaboratori è consentita sulla base di rigorosi requisiti di
forma e di contenuto.
Nello specifico, l’efficacia penale della delega è subordinata alla certezza
del suo conferimento in capo al preposto, assicurata anche dalla circostanza che
alla stessa sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche se non
necessariamente recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l’accet-
tazione del delegato. Il soggetto preposto all’adempimento dell’incarico deve
possedere, inoltre, tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate, per le quali egli deve poter disporre di
tutti i poteri di organizzazione, di gestione e controllo, oltre all’autonomia di
spesa necessaria.
Elementi indefettibili per la validità della delega sono, infatti, i requisiti di
carattere oggettivo e soggettivo. Il Decreto correttivo del 2009 è intervenuto sul
tema precisando il contenuto dell’obbligo di vigilanza a carico del datore di
lavoro e fornendo una regolamentazione dell’istituto della subdelega.
La delega di funzioni per definizione è: “l’atto organizzativo interno
delegabili, in TIRABOSCHI, FANTINI (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il
correttivo (D.Lgs. n. 106/2009), Milano, 2009, 337 ss.; SCARCELLA, La delega di funzioni, prima e
dopo il T.U.S. 81/08: continuità evolutiva e novità legislative nell’analisi comparativa, in BARTOLI (a
cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa, Firenze, 2010, 311 ss.
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