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LA DELEGA DI FUNZIONI E VIGILANZA
- i canali informativi tramite cui il delegato possa informare tempestiva-
mente il delegante in merito ad esigenze impreviste o esorbitanti i suoi poteri
di spesa;
- i requisiti degli auditors incaricati dal delegante, nonché la periodicità,
l’oggetto e le metodiche essenziali della loro verifica indipendente sull’attività
del delegato;
- i parametri e gli strumenti in base ai quali misurare le prestazioni pre-
venzionistiche nelle aree oggetto di delega (monitoraggio);
2) richiede a valle l’affidamento della sorveglianza sull’attuazione e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità dei suddetti strumenti di
controllo ad una struttura dedicata interna all’ente, che sembra ragionevole far
coincidere - pure in materia antinfortunistica - con l’OdV ex art. 6 D.Lgs. n.
231/2001 .
(7)
In quest’ambito vanno definiti anche i flussi informativi (reportistica,
obblighi di segnalazione di violazioni o criticità operative in tema di sicurezza,
riunioni periodiche) necessari per assicurare una celere e affidabile trasmissione
delle informazioni rilevanti da e verso i punti chiave del sistema di controllo, e
segnatamente:
- dal delegato e dai centri di controllo operativo (incaricati dell’attività di
audit) verso la struttura deputata a vigilare sull’attuazione del Modello (OdV);
- dall’OdV verso il delegante (per relazionarlo periodicamente sulla
gestione della delega e prospettare, se del caso, l’attivazione dei suoi poteri di
intervento sostitutivo o azioni correttive) e - se non coincidente con quest’ulti-
mo - anche verso l’organo dirigente dell’ente (es. segnalazioni di violazioni e
proposte di aggiornamento dei protocolli ex 231/2001 e 30 T.U.), nonché, per
i profili di interesse, l’organo societario di controllo (collegio sindacale o organi
equivalenti).
Quando il datore di lavoro delega ad un terzo il profilo della sicurezza del
lavoro, egli rimane comunque titolare di un obbligo di vigilanza circa la corretta
(7) Tale soluzione è oggi assolutamente prevalente nella prassi aziendale. Sulla coincidenza del
sistema di controllo ex art. 30, comma 4, T.U.S. con quello già previsto in generale dall’art.
6, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. d) d.lgs. n. 231/2001, v., per tutti, LOTTINI, I modelli di
organizzazione e gestione, in GIUNTA, MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza,
cit., 183 s.; NEFRI, Modelli di organizzazione e di gestione in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 30,
D.Lgs. 81/08, in RIV. CRIT. LAV., 2009, 50; N. PISANI, Struttura dell’illecito e criteri di imputazione,
cit., 156; DE SANTIS, Il regime della responsabilità penale, cit., 136; contra, CARDIA M., La disciplina
sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001, in LA RESP. AMM. SOC. ENTI,
n. 2-2008, 127; ROMOLOTTI, Organismo di vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema struttu-
rale, in RESP. AMM. SOC. ENTI, 2008, n. 4, 89.
Il presente sunto trae spunto dall’articolo di V. MONGILLO, La delega di funzioni in materia di sicurezza
del lavoro alla luce del D.Lgs. 81/2008 e del decreto correttivo, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO.
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