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LA DELEGA DI FUNZIONI E VIGILANZA



                    -  i canali informativi tramite cui il delegato possa informare tempestiva-
               mente il delegante in merito ad esigenze impreviste o esorbitanti i suoi poteri
               di spesa;
                    -  i requisiti degli auditors incaricati dal delegante, nonché la periodicità,
               l’oggetto e le metodiche essenziali della loro verifica indipendente sull’attività
               del delegato;
                    -  i parametri e gli strumenti in base ai quali misurare le prestazioni pre-
               venzionistiche nelle aree oggetto di delega (monitoraggio);
                    2)  richiede  a  valle  l’affidamento  della  sorveglianza  sull’attuazione  e  sul
               mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità dei suddetti strumenti di
               controllo ad una struttura dedicata interna all’ente, che sembra ragionevole far
               coincidere - pure in materia antinfortunistica - con l’OdV ex art. 6 D.Lgs. n.
               231/2001 .
                         (7)
                    In  quest’ambito  vanno  definiti  anche  i  flussi  informativi  (reportistica,
               obblighi di segnalazione di violazioni o criticità operative in tema di sicurezza,
               riunioni periodiche) necessari per assicurare una celere e affidabile trasmissione
               delle informazioni rilevanti da e verso i punti chiave del sistema di controllo, e
               segnatamente:
                    -  dal delegato e dai centri di controllo operativo (incaricati dell’attività di
               audit) verso la struttura deputata a vigilare sull’attuazione del Modello (OdV);
                    -  dall’OdV  verso  il  delegante  (per  relazionarlo  periodicamente  sulla
               gestione della delega e prospettare, se del caso, l’attivazione dei suoi poteri di
               intervento sostitutivo o azioni correttive) e - se non coincidente con quest’ulti-
               mo - anche verso l’organo dirigente dell’ente (es. segnalazioni di violazioni e
               proposte di aggiornamento dei protocolli ex 231/2001 e 30 T.U.), nonché, per
               i profili di interesse, l’organo societario di controllo (collegio sindacale o organi
               equivalenti).
                    Quando il datore di lavoro delega ad un terzo il profilo della sicurezza del
               lavoro, egli rimane comunque titolare di un obbligo di vigilanza circa la corretta

               (7)  Tale soluzione è oggi assolutamente prevalente nella prassi aziendale. Sulla coincidenza del
                    sistema di controllo ex art. 30, comma 4, T.U.S. con quello già previsto in generale dall’art.
                    6, comma 1 lett. b) e comma 2 lett. d) d.lgs. n. 231/2001, v., per tutti, LOTTINI, I modelli di
                    organizzazione e gestione, in GIUNTA, MICHELETTI (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurezza,
                    cit., 183 s.; NEFRI, Modelli di organizzazione e di gestione in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 30,
                    D.Lgs. 81/08, in RIV. CRIT. LAV., 2009, 50; N. PISANI, Struttura dell’illecito e criteri di imputazione,
                    cit., 156; DE SANTIS, Il regime della responsabilità penale, cit., 136; contra, CARDIA M., La disciplina
                    sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del d.lgs. 231/2001, in LA RESP. AMM. SOC. ENTI,
                    n. 2-2008, 127; ROMOLOTTI, Organismo di vigilanza 231 e sicurezza sul lavoro: un problema struttu-
                    rale, in RESP. AMM. SOC. ENTI, 2008, n. 4, 89.
                    Il presente sunto trae spunto dall’articolo di V. MONGILLO, La delega di funzioni in materia di sicurezza
                    del lavoro alla luce del D.Lgs. 81/2008 e del decreto correttivo, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO.
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