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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
esecuzione dei propri compiti da parte del soggetto delegato, sicché in presenza
di una violazione delle prescrizioni di cui al T.U., rispondono tanto il delegato
che il datore di lavoro delegante; tuttavia, l’obbligo di vigilanza va assolto -
secondo quanto prevede il citato art. 16 - attraverso l’adozione ed efficace attua-
zione del modello di verifica e controllo di cui al sopra citato art. 30 commi 3
e 4 D.Lgs. n. 81 del 2008: effettivamente, l’Organismo di Vigilanza svolge un
ruolo determinante nella efficace attuazione del modello per cui laddove i com-
ponenti di tale collegio non adempiano in modo corretto a tale compito, la loro
negligenza può avere un’efficacia impeditiva sulla vigilanza che il datore di lavo-
ro deve costantemente esplicare sulla condotta del soggetto delegato alla sicu-
rezza .
(8)
5. Conclusioni
In conclusione, prevedere un delegato [anche quale l’RSPP] all’interno
della compagine dell’Organismo di Vigilanza ben potrebbe assicurare quel
grado di controllo e verifica richiesto dalla legge in materia di responsabilità
dell’Ente da reato ex D.Lgs. 231/01 e deleghe di funzioni ex D.Lgs. 81/2008.
(8) C. SANTORIELLO, La posizione dei componenti dell’organismo di vigilanza rispetto agli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, in RIVISTA 231, Interventi.
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