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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             esecuzione dei propri compiti da parte del soggetto delegato, sicché in presenza
             di una violazione delle prescrizioni di cui al T.U., rispondono tanto il delegato
             che il datore di lavoro delegante; tuttavia, l’obbligo di vigilanza va assolto -
             secondo quanto prevede il citato art. 16 - attraverso l’adozione ed efficace attua-
             zione del modello di verifica e controllo di cui al sopra citato art. 30 commi 3
             e 4 D.Lgs. n. 81 del 2008: effettivamente, l’Organismo di Vigilanza svolge un
             ruolo determinante nella efficace attuazione del modello per cui laddove i com-
             ponenti di tale collegio non adempiano in modo corretto a tale compito, la loro
             negligenza può avere un’efficacia impeditiva sulla vigilanza che il datore di lavo-
             ro deve costantemente esplicare sulla condotta del soggetto delegato alla sicu-
             rezza .
                  (8)


             5. Conclusioni
                  In  conclusione,  prevedere  un  delegato  [anche  quale  l’RSPP]  all’interno
             della  compagine  dell’Organismo  di  Vigilanza  ben  potrebbe  assicurare  quel
             grado di controllo e verifica richiesto dalla legge in materia di responsabilità
             dell’Ente da reato ex D.Lgs. 231/01 e deleghe di funzioni ex D.Lgs. 81/2008.

































             (8)  C. SANTORIELLO, La posizione dei componenti dell’organismo di vigilanza rispetto agli infortuni sul lavoro
                  e le malattie professionali, in RIVISTA 231, Interventi.
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