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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI



                    Il tradizionale significato di famiglia viene dunque ampliato, divenendo più
               attivo e dinamico. In essa, tutti i membri collaborano alla vita e al benessere del-
               l’intero  nucleo,  ma  ciascuno  dei  singoli  componenti  rimane  (o  in  alcuni  casi
               diviene) portatore di interessi particolari e formalmente rilevanti . Il tutto, in
                                                                              (10)
               funzione dell’affidamento di ciascun componente all’altro. Unica, però, la con-
               dizione, e cioè che tali relazioni non sfocino in alcuna forma di sopraffazione o
               abuso perpetrati mediante qualsivoglia forma di violenza, psicologica, emotiva o
               materiale a danno dei medesimi in seguito a situazioni di rottura o crisi dell’unità
               familiare. È proprio in tali contesti che soccorre il diritto penale, reagendo ad
               una serie di comportamenti posti in essere nell’ambito delle relazioni familiari, la
               cui portata ha indotto il legislatore a ritenerli meritevoli di adeguata tutela penale.
                    Il codice penale dedica ai delitti contro la famiglia il Titolo XI del Libro
               secondo, suddividendoli in quattro differenti classi (delitti contro il matrimonio,
               contro la morale familiare, contro lo stato di famiglia e contro l’assistenza fami-
               liare) ciascuna delle quali oggetto di un capo distinto. La ratio ispiratrice dei sud-
               detti delitti, evidentemente connotati da uno specifico disvalore, è quella di san-
               zionare ogni forma di attentato agli interessi della famiglia.
                    I suddetti atteggiamenti possono riempirsi di contenuti più svariati e con-
               sistere nell’infrazione di doveri di diversa natura, quali quello di assistenza fami-
               liare (art. 570), di non abusare dei poteri di correzione e disciplina (art. 571), del
               dovere di astenersi dall’infliggere alle persone sottoposte ingiustificate sofferen-
               ze di natura fisica o morale (art. 572).
                    Diversi, invece, i reati di sottrazione consensuale di minorenni e sottrazio-
               ne di persone incapaci (artt. 573 e 574) i quali, non sostanziandosi, al contrario
               dei precedenti, in violazioni dei doveri di assistenza, sono piuttosto inquadrati
               nel senso di “attentati ai diritti inerenti alla potestà sui figli o alla tutela” .
                                                                                     (11)
                    Sullo sfondo, le dinamiche criminali nell’ambito della famiglia, spesso rica-
               denti sui soggetti più deboli, i minori, destinatari di specifiche e diverse forme
               di tutela appositamente ideate per soggetti richiedenti particolare attenzione.
               Ad essi, l’ordinamento, in una prospettiva di ampio respiro e dunque non solo
               nazionale, attribuisce un fitto reticolato di diritti e libertà fondamentali di pri-
               maria importanza e in quanto tali inviolabili, sanciti da un insieme di leggi ,
                                                                                         (12)
               (10)  In tal senso BESSONE (1977), la cui lettura è rinvenibile in F. FERRACUTI, op. cit., nel cap. di M.
                    NUZZO, I diritti dei minori nella famiglia, pag. 125.
               (11)  F. ANTOLISEI, op. cit.
               (12)  In ambito nazionale, la tutela destinata al minore è rinvenibile sia nel tessuto costituzionale sia
                    nei vari rami dell’ordinamento a livello di legislazione ordinaria. È senza dubbio necessario
                    richiamare, in primo luogo, una serie di diritti espressamente attribuiti al minore dalla Carta
                    Costituzionale. Tra le disposizioni di maggiore rilevanza è opportuno citare l’art. 2, il quale, nel
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