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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI
proprio “diritto per i minori”. Principio ispiratore del sistema è quello di creare
un impianto normativo che si riveli in grado di conformarsi ai bisogni ed alle
esigenze di una personalità in formazione , individuando strumenti ed istituti
(14)
idonei a rispondere efficacemente a questo scopo.
3. Il delitto di sottrazione di minori. L’articolo 574 c.p.
Come anticipato, il delitto di sottrazione di minori si colloca in un contesto
particolarmente complesso ed investe la delicata questione concernente l’affi-
damento del figlio minore ad uno o ad entrambi i genitori in seguito all’insor-
gere della rottura dell’unità familiare.
sce ai minori una serie di specifici diritti, tra i quali quello alla tutela dell’infanzia e alla istruzione
di tutti i fanciulli. Alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo seguiranno poi il Patto
Internazionale sui diritti civili e politici e il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali di New York del 1966. Entrambi i documenti interessano in parte la posizione dei sog-
getti minori, ai quali sono dedicate specifiche statuizioni, tra le quali la tutela della famiglia, della
maternità e dell’infanzia, il divieto di sfruttamento del lavoro e l’obbligo di favorire uno sviluppo
sano dei fanciulli e della loro personalità; proseguendo, particolare rilevanza assumono, sebbene
in un differente contesto, le Regole Minime per l’amministrazione della giustizia minorile, comu-
nemente denominate Regole di Pechino, un documento particolarmente rilevante per la legisla-
zione penale minorile, approvate nel 1985 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Proprio
tali regole - tra i cui principi è possibile richiamare quello di assicurare in ogni caso al minore le
garanzie procedurali di base nonché quello di ricorrere, ove possibile, all’applicazione di misure
extragiudiziarie (cosiddetta diversion) ed evitare in tal modo la celebrazione di un processo for-
male a suo carico - costituiscono la principale linea guida cui si è ispirato il legislatore del 1988
nell’atto di stesura del d.p.r. 448, il cosiddetto codice del processo minorile; ancora, è d’obbligo richia-
mare, in ragione della sua importanza, la Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo -
nota anche come Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia - del 1989, ratificata e resa
esecutiva dall’Italia nel 1991, la quale rappresenta uno dei più importanti strumenti esistenti per
la tutela dei bambini. La suddetta Convenzione intende tutelare una serie di diritti fondamentali
attribuiti ai bambini, tra i quali quello di vivere e sviluppare al massimo il proprio potenziale, di
godere del miglior stato di salute possibile, di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, di
esprimere la propria opinione e a essere informati nonché quello di avere un nome ed una nazio-
nalità, un’istruzione, di giocare ed essere tutelati da qualsivoglia forma di sfruttamento e di
abuso. In ambito europeo, è opportuno richiamare la Raccomandazione n. (87)20 sulle risposte
sociali alla delinquenza minorile del 1987 nonché alle Direttrici per la prevenzione della delin-
quenza giovanile del 1990, cosiddette Direttrici di Riadh, la quali affrontano il problema dei pro-
cessi di socializzazione del minore attraverso la famiglia, la scuola e la comunità, dell’accesso
all’istruzione e di tutti quei benefici che si rivelano utili a contrastare l’insorgere della delinquenza
minorile; infine, degna di menzione è anche la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei
bambini del 1996 in materia di diritto di famiglia, ratificata dall’Italia nel 2003. Essa, riguardante
principalmente i processi civili coinvolgenti un soggetto minore, attribuisce allo stesso una serie
di importanti diritti di cui poter beneficiare, tra i quali si segnalano quello di essere ascoltato e di
vedere considerata la propria opinione nonché quello di avvalersi della consulenza di un legale.
(14) MORO, MAN. DIR. MIN., Bologna, 1996. Analoga definizione quella del minore inteso quale
“soggetto in formazione”, in M. R. SPALLAROSSA, Statuto dei diritti dei fanciulli, 2000, da pluris-
cedam.utetgiuridica.it o ancora quella del minore efficacemente definito in termini di “uomo
in fieri”, in M. COVELLI, Manuale di legislazione penale minorile, Napoli, 2006, pag. 5.
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