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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
In tal senso, il comportamento dell’agente deve risultare tale da sottrarre
in maniera globale il minore alla vigilanza dell’altro - nonché alla sua cura, assi-
stenza, vicinanza affettiva e funzione educativa (27) - in modo da precludergli la
possibilità di esercitare la funzione educativa ed i poteri inerenti all’affidamento,
rendendogli impossibile “l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nel-
l’interesse del minore stesso e della società” .
(28)
Il trattenimento del minore deve avere luogo in maniera totale: in questi
termini, non si considera integrata la fattispecie dell’art. 574 laddove il genitore
si sia limitato a tenere con sé il bambino per più giorni senza tuttavia impedire
all’altro di incontrare il figlio quotidianamente .
(29)
Ciò posto, immediatamente conseguenziale appare la questione concer-
nente l’aspetto temporale necessario per la consumazione del reato in oggetto.
Si ritiene che affinché il comportamento dell’Autore risponda a quanto
sopra affermato, sia sufficiente che la sottrazione si manifesti anche in forma di
momentanea ritenzione del bambino, “purché protratta per uno spazio tempo-
rale giuridicamente apprezzabile, in linea con la natura di reato permanente” ,
(30)
la cui fase di consumazione, come noto, è destinata a protrarsi per un certo
intervallo temporale.
Nel caso di specie, il suddetto arco temporale intercorre dal momento in
cui il bambino viene sottratto all’altro genitore - per un tempo che seppur limi-
tato appare comunque rilevante e dunque apprezzabile - fino a quando torna a
beneficiare dell’assistenza e dell’affetto dello stesso per effetto del suo rientro
nell’abituale dimora.
Si segnala, in particolare, che tale delitto si sviluppa in tre momenti ben
precisi , nel corso dei quali si protrae il suo momento consumativo.
(31)
Il primo, il cui inizio coincide con l’azione originatrice della condotta cri-
(27) Appaiono iscrivibili in tale filone, tra le altre, Cass. Sez. VI, sent. n. 21441/2008; Cass. Sez.
VI, sent. n. 11415/2002 e con Cass. sent. n. 41658/2016, nelle quali la Corte afferma che il
comportamento del genitore che sottrae il minore deve essere tale da determinare un impe-
dimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell’altro genitore, come le
attività di assistenza, di cura e delle funzioni educative e che la condotta del genitore che sot-
tragga il figlio minore alla vigilanza dell’altro deve apparire tale da rendergli impossibile
l’esercizio della potestà genitoriale, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
(28) D. GALASSO, L’esercizio della funzione educativa del minore è impedito? Il reato sussiste, in DIRITTO E
GIUSTIZIA, fasc. 1, 2014.
(29) Principalmente, Cass. Sez. VI, sent. n. 22911/2013, in Codice Penale Commentato, op. cit. Nel
caso di specie, la condotta del genitore veniva posta in essere violando il provvedimento giu-
diziario di affidamento del minore.
(30) L’orientamento risale, in questi termini, a Cass. Sez. III, sent. n. 49579/2015.
(31) Questa linea interpretativa è seguita principalmente da Cass. Sez. VI, sent. n. 17799/2014, in
G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
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