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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             sottratto, unitamente al diritto di quest’ultimo di vivere nel proprio ambiente
             naturale, nella sua abituale dimora.
                  Nell’ipotesi di sequestro di persona, invece, oggetto di specifica ed imme-
             diata tutela è la libertà di movimento, la libertà fisica e di locomozione, o più in
             generale, la libertà personale del minore, la cui inviolabilità è solennemente san-
             cita dall’art. 13, comma 1, Cost. Ciò diversamente dal già citato diritto di vivere
             in un certo ambiente e di realizzare la propria personalità nell’habitat naturale,
             diritto che costituisce oggetto di tutela, come oramai noto, della fattispecie di
             cui  all’art.  574.  Le  suddette  considerazioni  inducono  a  ritenere  possibile  un
             eventuale concorso delle due fattispecie, essendo le stesse dirette alla tutela di
             beni giuridici di differente natura e solo occasionalmente coincidenti nella stes-
             sa condotta antigiuridica .
                                    (41)
                  I due delitti possono concorrere. Ciò a condizione che, trattandosi di fatto
             commesso in danno di un minore infraquattordicenne, possa concretamente
             rilevarsi una limitazione della sua libertà personale rispetto alla quale egli, capa-
             ce di esprimersi, abbia ad ogni modo manifestato il proprio palese dissenso .
                                                                                      (42)
                  Sempre in tema, ulteriore profilo da esaminare è quello riguardante i rap-
             porti tra l’art. 574 e l’art. 388 rubricato Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento
             del giudice, ai sensi del quale, colui che elude l’esecuzione di un provvedimento
             del giudice civile - anche amministrativo o contabile - concernente l’affidamen-
             to del minore, è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa (da
             103 a 1.032 euro).
                  La questione relativa ad un eventuale concorso tra le due norme, sembrava
             già in passato non orientare in maniera univoca la giurisprudenza, la quale, risa-
             lendo ad una prima lettura esegetica, era solita considerare l’art. 388 norma spe-
             ciale rispetto a quella di cui all’art. 574 .
                                                  (43)
                  A questo orientamento, tuttavia, seguono una serie di successive pronunce
             nelle quali, dalla soluzione interpretativa adottata dalla Corte, si evidenzia come
             tra  le  due  norme  in  commento  non  sia  concepibile  un’ipotesi  di  concorso

             (41)  In tal senso, Cass. Sez. V, sent. n. 38438/2001, Cass. Sez. I, sent. n. 47544/2008 e Cass. Sez.
                  VI, sent. n. 763/1991. In quest’ultima sentenza, in particolare, si evidenzia che al fine di con-
                  figurare il delitto di sequestro di persona non è sufficiente la ritenzione del bambino contro
                  la volontà del genitore, quanto piuttosto necessaria una limitazione della sua libertà persona-
                  le, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
             (42)  Vedi Cass. Sez. V, sent. n. 21954/2008. Nel caso di specie ed in applicazione di quanto affer-
                  mato, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito per il quale, senza aver
                  tuttavia verificato la sussistenza della predetta condizione, poteva dirsi configurato il reato di
                  sequestro di persona in concorso con quello di sottrazione di minore in un caso in cui il
                  sequestrato era un bambino di soli diciotto mesi d’età, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
             (43)  In questi termini, Cass. Sez. VI, 13 aprile 1976, in CODICE PENALE COMMENTATO, op. cit.
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