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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
il bambino, ritenzione attuata mediante un comportamento attivo, diretto ad
ottenere il controllo esclusivo sul figlio minore. Ciò che rileva è la chiara volontà
di sottrarre il bambino al genitore che su di esso ha vigilanza e custodia e la con-
seguente realizzazione del proposito criminoso. L’assunto trae origine dalla
principale caratteristica del dolo generico, il quale, come noto, consiste nella
chiara coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi dell’illecito con
conseguente “congruenza tra volontà e realizzazione” . Quanto voluto dal-
(37)
l’autore deve trovare concreta ed effettiva attuazione nella realtà.
Sempre in tema di volontà e consapevolezza, deve rilevarsi, per comple-
tezza, che in relazione alla fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 574 il contenuto
del dolo richiesto si arricchisce ulteriormente. Nel citato comma si legge che
alla stessa pena soggiace “chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto
gli anni quattordici senza il consenso di esso”, introducendo in tal modo tra gli
elementi della fattispecie la rilevanza del consenso del minore.
Emerge come, in relazione alla volontà dell’autore dell’illecito, assuma rile-
vo anche la consapevolezza da parte del genitore del dissenso da parte del figlio
minore alla sottrazione. La suddetta considerazione induce a precisare, inciden-
talmente, che due sono le fattispecie individuabili nell’art. 574.
La prima, di cui al primo comma della disposizione e per ciò che attiene
nello specifico ai soggetti minori, individua quale soggetto passivo del reato “un
minore degli anni quattordici”.
La seconda, di cui al comma 2, individua, come sopra rilevato, “un minore
che abbia compiuto i quattordici anni senza il suo consenso”.
Nel primo caso, l’eventuale consenso del minore sottratto appare eviden-
temente privo di rilevanza, poiché derivante, comunque, da un soggetto giuri-
dicamente incapace di manifestarlo in ragione della sua età.
Nella seconda ipotesi, invece, è proprio il mancato consenso del minore
ad assumere i toni di elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui al
comma precedente.
Ciò posto, si segnala come il cui reato di cui al secondo comma sia lesivo
non solo dell’interesse del genitore al quale in minore è sottratto, ma anche della
“libertà di determinazione di un soggetto, il minore ultraquattordicenne, capace
di esercitarla” .
(38)
È inoltre necessario evidenziare che la fattispecie di cui all’art. 574, comma
2, si differenzia anche rispetto a quella di cui al precedente art. 573, rubricato
sottrazione consensuale di minorenni.
(37) Così in G. FIANDACA, E. MUSCO, DIRITTO PENALE, Parte Generale, Bologna, 2010.
(38) In tal senso, CODICE PENALE COMMENTATO, op. cit.
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