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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI
suddetto interesse, in linea generale, “nella famiglia” (24) è oggi orientata a ritene-
re che il bene giuridico tutelato da questa disposizione possa essere riconosciu-
to “nell’esercizio della potestà di coloro che, genitori, tutori, custodi o affidatari
dell’incapace, devono esser garantiti nell’espletamento dei doveri di protezione
di cui sono investiti” , doveri di protezione evidentemente finalizzati, alla luce
(25)
di una lettura costituzionalmente orientata, verso la tutela del minore intesa
quale interesse primario e prevalente.
Un secondo profilo di analisi concerne la individuazione di coloro che
possono rendersi soggetti attivi del reato in esame.
Autore di questo delitto, come dimostrato dalla presenza del “chiunque”
posto ad apertura della norma, è spesso, purtroppo e nella maggior parte dei
casi, uno dei genitori in danno dell’altro.
È interessante segnalare, a tal proposito, che la sottrazione del minore non
viene posta in essere unicamente nei casi in cui il bambino sia stato legittima-
mente affidato, con specifico provvedimento giudiziario, ad uno solo dei geni-
tori con conseguente preventivo esercizio in via esclusiva della responsabilità
genitoriale. Nella prassi, accade sovente che la condotta integrante il suddetto
reato sia realizzata da uno dei genitori anche laddove manchi uno specifico
provvedimento del giudice che affidi il figlio minore ad uno solo di essi , situa-
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zione alla quale consegue la contitolarità in capo ad entrambi i genitori dei pote-
ri-doveri di cui al nuovo art. 316 del codice civile.
Ciò comporta, evidentemente, che anche la eventuale attribuzione della
responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i coniugi quale conseguenza del
mancato affidamento ad uno solo di essi - situazione che richiederebbe il con-
testuale esercizio della stessa e dunque il comune accordo - non esclude la con-
figurabilità del reato in esame.
Ben può verificarsi che uno dei genitori, spesso separato, all’insaputa e
contro la volontà dell’altro allontani il bambino dal suo domicilio facendone
derivare sia un impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale nelle
sue varie manifestazioni da parte dell’altro genitore sia l’allontanamento del
bambino dalla sua dimora abituale.
(24) Per tutti, MANZINI, in Codice Penale Commentato, op. cit.
(25) Commento all’art. 574 c.p., sottrazione di persone incapaci, in CODICE PENALE COMMENTATO, op. cit.
In particolare, tra la dottrina richiamata si segnala SANTORO; FIERRO CENDERELLI, Profili pena-
li del nuovo regime dei rapporti familiari, Padova, 1984 e DALIA, Sottrazione di minori e incapaci,
Milano, 1990.
(26) Cfr. con Cass. Sez. VI, sent. n. 44394/2001, nella quale si legge chiaramente che “il delitto
ex art. 574 c.p. sia configurabile a prescindere dall’affidamento del minore all’uno o all’altro
dei genitori”, da www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
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