Page 59 - Rassegna 2018-4
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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI



               suddetto interesse, in linea generale, “nella famiglia” (24)  è oggi orientata a ritene-
               re che il bene giuridico tutelato da questa disposizione possa essere riconosciu-
               to “nell’esercizio della potestà di coloro che, genitori, tutori, custodi o affidatari
               dell’incapace, devono esser garantiti nell’espletamento dei doveri di protezione
               di cui sono investiti” , doveri di protezione evidentemente finalizzati, alla luce
                                   (25)
               di una lettura costituzionalmente orientata, verso la tutela del minore intesa
               quale interesse primario e prevalente.
                    Un secondo profilo di analisi concerne la individuazione di coloro che
               possono rendersi soggetti attivi del reato in esame.
                    Autore di questo delitto, come dimostrato dalla presenza del “chiunque”
               posto ad apertura della norma, è spesso, purtroppo e nella maggior parte dei
               casi, uno dei genitori in danno dell’altro.
                    È interessante segnalare, a tal proposito, che la sottrazione del minore non
               viene posta in essere unicamente nei casi in cui il bambino sia stato legittima-
               mente affidato, con specifico provvedimento giudiziario, ad uno solo dei geni-
               tori con conseguente preventivo esercizio in via esclusiva della responsabilità
               genitoriale. Nella prassi, accade sovente che la condotta integrante il suddetto
               reato sia realizzata da uno dei genitori anche laddove manchi uno specifico
               provvedimento del giudice che affidi il figlio minore ad uno solo di essi , situa-
                                                                                   (26)
               zione alla quale consegue la contitolarità in capo ad entrambi i genitori dei pote-
               ri-doveri di cui al nuovo art. 316 del codice civile.
                    Ciò comporta, evidentemente, che anche la eventuale attribuzione della
               responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i coniugi quale conseguenza del
               mancato affidamento ad uno solo di essi - situazione che richiederebbe il con-
               testuale esercizio della stessa e dunque il comune accordo - non esclude la con-
               figurabilità del reato in esame.
                    Ben può verificarsi che uno dei genitori, spesso separato, all’insaputa e
               contro la volontà dell’altro allontani il bambino dal suo domicilio facendone
               derivare sia un impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale nelle
               sue  varie  manifestazioni  da  parte  dell’altro  genitore  sia  l’allontanamento  del
               bambino dalla sua dimora abituale.


               (24)  Per tutti, MANZINI, in Codice Penale Commentato, op. cit.
               (25)  Commento all’art. 574 c.p., sottrazione di persone incapaci, in CODICE PENALE COMMENTATO, op. cit.
                    In particolare, tra la dottrina richiamata si segnala SANTORO; FIERRO CENDERELLI, Profili pena-
                    li del nuovo regime dei rapporti familiari, Padova, 1984 e DALIA, Sottrazione di minori e incapaci,
                    Milano, 1990.
               (26)  Cfr. con Cass. Sez. VI, sent. n. 44394/2001, nella quale si legge chiaramente che “il delitto
                    ex art. 574 c.p. sia configurabile a prescindere dall’affidamento del minore all’uno o all’altro
                    dei genitori”, da www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
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