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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
È proprio in tale contesto che il delitto in esame trova la sua genesi, posto
che la sottrazione del figlio minorenne segue nella maggior parte dei casi al
sopraggiungere della crisi nella coppia genitoriale e alla sua conseguente disso-
luzione, situazione che raggiunge il massimo momento di espansione e di
offensività laddove il minore sia sottratto da un genitore all’altro.
In questo contesto familiare il bambino viene sottoposto alle più incisive
e insidiose aggressioni, vulnerando in tal modo il suo interesse superiore - inte-
resse che costituisce il fulcro dell’intero impianto normativo - a godere dei suoi
diritti, tra i quali quello di crescere in un contesto familiare sereno godendo del
proprio ambiente di vita.
È d’obbligo precisare, in via preliminare, che il suddetto reato non intende
sanzionare la mera abductio de loco in locum del minore (15) contro la volontà di un
genitore in danno dell’altro, non essendo la condotta in esame parametrata a
criteri semplicemente spaziali. Al contrario, la sottrazione del minore deve esse-
re collocata in un contesto di tutela molto più ampio.
Da una parte, sottrarre il figlio minore ad uno dei genitori significa modi-
ficare le consuetudini di vita del bambino nonché imporgli un improvviso stra-
volgimento delle sue abitudini, delle quali, la prima, quella di mantenere un rap-
porto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere da
entrambi la stessa cura ed istruzione.
Dall’altra, la sottrazione del figlio significa per il genitore - al di là dell’evi-
dente risvolto affettivo - essere estromesso dalle scelte fondamentali riguardanti
l’esistenza del bambino, essere forzato ad interrompere il rapporto fino a quel
momento intercorrente e in base al quale esplicare la funzione genitoriale.
Proprio in ragione di tali risvolti, parti di dottrina e giurisprudenza sono
solite ritenere che la norma in esame configuri un reato a carattere plurioffen-
sivo e ciò per il fatto di ledere non solo il diritto del minore a vivere nel suo
ambiente naturale, ma anche quello del genitore esercente la responsabilità, fun-
zione che non potrebbe in tal modo più essere esplicata in ragione della inter-
ruzione della comunanza di vita con il bambino.
La sottrazione del minore, cioè, sarebbe tale da ledere non solo il diritto
dell’esercente la responsabilità genitoriale e quindi i relativi poteri/doveri di
protezione e vigilanza dei confronti del minore, ma anche quello del bambino
di vivere secondo le indicazioni e le determinazioni dello stesso genitore non-
ché quello di realizzare, secondo una legittima aspettativa, la sua personalità
all’interno della propria famiglia quale habitat naturale .
(16)
(15) D. FALCINELLI, op. cit., pag. 16.
(16) Anche parte della dottrina condivide queste osservazioni. In tal senso vedi DELOGU;
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