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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             Costituzionale, quale “diritto-dovere che trova proprio nell’interesse del figlio
             la sua funzione ed il suo limite” .
                                           (21)
                  Tale precisazione, in realtà, non appariva poi così scontata, al punto da
             rendere necessario, quando ancora l’istituto veniva denominato con il termine
             potestà, un intervento del Giudice delle leggi chiamato ad interpretare, nell’ot-
             tica di una esegesi costituzionalmente orientata, il ruolo educativo affidato ai
             genitori, volto ad assicurare ai figli uno sviluppo ed una maturazione integrale
             della loro personalità.
                  La Corte ha espressamente statuito - seguendo una lettura interpretativa
             che se collocata nell’attuale momento storico sembra apparire perfettamente
             aderente al nuovo concetto di responsabilità - che la potestà sul minore non è
             riconosciuta dalla Costituzione nel senso di risultato dell’esercizio di una libertà
             personale dei genitori , ma come diritto-dovere che trova proprio nell’interes-
                                 (22)
             se del minore - ancora una volta - la propria funzione e il proprio limite.
                  Tale  assunto  legittima  il  ricorso  al  giudice  minorile  e  il  conseguente
             potere di quest’ultimo di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare l’in-
             teresse del minore in sostituzione o anche contro la volontà dei genitori lad-
             dove i suoi diritti fondamentali risultino di fatto pregiudicati dal loro com-
             portamento .
                        (23)
                  Il  potere  di  intervento  da  parte  del  giudice,  rispondente  all’esigenza  di
             rimediare a tutti quei casi in cui si riveli necessario provvedere ai suddetti obbli-
             ghi genitoriali in sostituzione di chi non vi adempia, rinviene il suo fondamento
             nella esegesi costituzionalmente orientata della responsabilità genitoriale così
             come interpretata dalla Consulta.
                  Poste queste premesse, è necessario scendere a un’analisi degli elementi
             della fattispecie di cui all’art. 574, al fine di tracciarne un profilo sufficientemen-
             te chiaro.
                  In prima luogo, è opportuno porre l’accento sull’interesse che la norma in
             oggetto intende salvaguardare.
                  La dottrina, oramai lontana da una prima tendenza volta ad individuare il

             (21)  C. Cost., sent. n. 132/1992, in CONSULTA ON LINE, www.giuricost.org.
             (22)  Ibidem. Si legge, inoltre, nella sentenza in oggetto, che “la Costituzione ha rovesciato le con-
                  cezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto
                  del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale
                  interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all’esercizio della potestà genitoria-
                  le”.
             (23)  Ibidem. Si legge, difatti, che spetta proprio all’organo giudicante il compito di “rimuovere o
                  superare decisioni dell’esercente la potestà che, in violazione di precisi doveri siano pregiu-
                  dizievoli al minore stesso, adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell’interes-
                  se del minore”.
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