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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI
Ciò avviene, principalmente, per il fatto che la sottrazione, nell’ipotesi
regolata dall’art. 573, avviene con il consenso del minore quattordicenne, con-
senso che costituisce elemento essenziale e centrale per la nozione del delitto
previsto dalla suddetta disposizione.
Nella fattispecie di cui all’art. 574, comma 2, è proprio la mancanza di
consenso a costituire elemento differenziale non solo, come precisato, rispetto
all’ipotesi regolata dal comma precedente - caso in cui il consenso non è richie-
sto e che comunque non rileverebbe - ma anche rispetto a quella di cui all’art.
573, evidentemente connotato da un diverso contenuto offensivo.
Infine, in ragione della minore severità con la quale è punito il delitto di
cui all’art. 573 rispetto a quello di cui all’art. 574.
Pacifica sembra la possibilità di configurare il tentativo.
Al riguardo, la suddetta configurabilità è comunemente ammessa da dot-
trina e giurisprudenza, purché gli atti compiuti si rivelino idonei a creare una
situazione di pericolo attuale di lesione del bene protetto dalla norma incrimi-
natrice .
(39)
Ultima questione da affrontare è quella relativa al rapporto del delitto di
sottrazione di minori con altre figure di reato e in particolare, con quella di cui
all’art. 605, rubricato sequestro di persona.
Tra i due delitti a confronto può ritenersi sussistente un possibile concor-
so di reati.
Tale assunto - in passato oggetto di interpretazioni non sempre costanti -
appare oggi condiviso da gran parte della giurisprudenza, la quale è solita rite-
nere che il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottra-
zione di minori non essendo le singole norme incriminatrici tra loro alternative,
né ponendosi l’una come assorbente rispetto all’altra .
(40)
Tale possibilità viene poi rafforzata dalla considerazione secondo cui le
due fattispecie in commento si differenziano tra loro in ragione del diverso
bene giuridico oggetto di specifica protezione, consistente, in un caso, nella
tutela dell’affidamento del minore, e nell’altro, nella più generale libertà di
movimento di quest’ultimo.
Le due fattispecie, pertanto, andrebbero a tutelare beni giuridici e diritti
soggettivi distinti tra loro.
Nel caso di sottrazione di minori, come più volte chiarito nel corso del
presente lavoro, si intende tutelare non solo l’affidamento del minore, ma anche
l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di colui al quale il bambino è
(39) Cass. Sez. VI, sent. n. 44260/2013, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
(40) L’orientamento risale, principalmente, a Cass. Sez. V, sent. n. 6220/2011.
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