Page 63 - Rassegna 2018-4
P. 63

IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI



                    Ciò  avviene,  principalmente,  per  il  fatto  che  la  sottrazione,  nell’ipotesi
               regolata dall’art. 573, avviene con il consenso del minore quattordicenne, con-
               senso che costituisce elemento essenziale e centrale per la nozione del delitto
               previsto dalla suddetta disposizione.
                    Nella fattispecie di cui all’art. 574, comma 2, è proprio la mancanza di
               consenso a costituire elemento differenziale non solo, come precisato, rispetto
               all’ipotesi regolata dal comma precedente - caso in cui il consenso non è richie-
               sto e che comunque non rileverebbe - ma anche rispetto a quella di cui all’art.
               573, evidentemente connotato da un diverso contenuto offensivo.
                    Infine, in ragione della minore severità con la quale è punito il delitto di
               cui all’art. 573 rispetto a quello di cui all’art. 574.
                    Pacifica sembra la possibilità di configurare il tentativo.
                    Al riguardo, la suddetta configurabilità è comunemente ammessa da dot-
               trina e giurisprudenza, purché gli atti compiuti si rivelino idonei a creare una
               situazione di pericolo attuale di lesione del bene protetto dalla norma incrimi-
               natrice .
                      (39)
                    Ultima questione da affrontare è quella relativa al rapporto del delitto di
               sottrazione di minori con altre figure di reato e in particolare, con quella di cui
               all’art. 605, rubricato sequestro di persona.
                    Tra i due delitti a confronto può ritenersi sussistente un possibile concor-
               so di reati.
                    Tale assunto - in passato oggetto di interpretazioni non sempre costanti -
               appare oggi condiviso da gran parte della giurisprudenza, la quale è solita rite-
               nere che il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di sottra-
               zione di minori non essendo le singole norme incriminatrici tra loro alternative,
               né ponendosi l’una come assorbente rispetto all’altra .
                                                                  (40)
                    Tale possibilità viene poi rafforzata dalla considerazione secondo cui le
               due fattispecie in commento si differenziano tra loro in ragione del diverso
               bene giuridico oggetto di specifica protezione, consistente, in un caso, nella
               tutela  dell’affidamento  del  minore,  e  nell’altro,  nella  più  generale  libertà  di
               movimento di quest’ultimo.
                    Le due fattispecie, pertanto, andrebbero a tutelare beni giuridici e diritti
               soggettivi distinti tra loro.
                    Nel caso di sottrazione di minori, come più volte chiarito nel corso del
               presente lavoro, si intende tutelare non solo l’affidamento del minore, ma anche
               l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di colui al quale il bambino è

               (39)  Cass. Sez. VI, sent. n. 44260/2013, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
               (40)  L’orientamento risale, principalmente, a Cass. Sez. V, sent. n. 6220/2011.
                                                                                         61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68