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IL DELITTO DI SOTTRAZIONE DI MINORI



               governato dal principio di specialità (44)  e ciò facendo principalmente leva sulla
               considerazione secondo cui le stesse paleserebbero differente portata e signifi-
               cato. In tal senso, si rileva che i contenuti precettivi delle disposizioni di cui
               all’art. 574 e all’art. 388, non solo non coincidono sotto il profilo della lesione
               degli interessi familiari sottesi , ma che le diverse componenti delle fattispecie
                                            (45)
               sono indicative di offese diverse che solo in alcuni casi potrebbero realizzarsi
               congiuntamente.
                    Alla luce delle suddette considerazioni, si evidenzia come, in tema di affi-
               damento di minori, il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento
               del giudice si configuri laddove l’agente non ottemperi alle particolari disposi-
               zioni del giudice civile relative alla quantità e alla durata delle visite consentite
               al genitore non affidatario e comunque, in generale, alle condizioni fissate nel
               provvedimento concernente l’affidamento del figlio minore.
                    Diversa l’ipotesi in cui il comportamento del genitore è tale da sottrare in
               maniera globale, come più volte specificato, il figlio minore alla vigilanza del
               coniuge affidatario. Eventualità, questa, che rende invece configurato il delitto
               di sottrazione di minori.
                    Le due fattispecie palesano una differente portata offensiva, una sostan-
               ziale diversità.
                    È  tuttavia  opportuno  segnalare  che  le  due  offese,  sebbene  differenti,
               potrebbero talvolta realizzarsi in maniera congiunta: ciò accade nel caso in cui
               l’agente, con la stessa condotta, ponga in essere la violazione di entrambe le
               norme in esame . In un simile contesto, si ritiene adeguato rimettere al corret-
                               (46)
               to apprezzamento del giudice la valutazione del reale contenuto offensivo rea-
               lizzato, con la condotta di sottrazione, da parte del genitore vincolato anche al
               rispetto del provvedimento del giudice .
                                                     (47)
                    Si segnala, infine, che ancora diversa e più specifica è la regolamentazione
               delle ipotesi in cui il genitore autore della sottrazione decida di trattenere il
               bambino al di fuori del territorio dello Stato italiano.
                    In tal caso, trova applicazione l’art. 574-bis regolante la particolare ipotesi
               di sottrazione e trattenimento del minore all’estero, il quale, rispetto all’articolo
               precedente, si connota proprio per il suddetto elemento specializzante.


               (44)  L’orientamento risale principalmente a Cass. Sez. VI, sent. n. 33989/2015.
               (45)  In questi termini, Cass. Sez. VI, sent. n. 12950/1986, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, op. cit.
               (46)  V. nota 44.
               (47)  In tal senso, Cass. Sez. V., 2 ottobre 1992; Cass. Sez. VI, 30 gennaio 1991; Cass. Sez. VI, 25
                    giugno 1986; Cass. Sez. VI, 25 maggio 1984; Cass. Sez. VI, 22 aprile 1980, in CODICE PENALE
                    COMMENTATO, op. cit.
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