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LEGISLAZIONE




               Art. 10. Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
               dalla legge 17 aprile 2015, n. 43

               1. Al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
               aprile 2015, n. 43, all’articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole: «munizioni e sostanze
               esplodenti, i soggetti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «31-bis, nelle ipotesi
               di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo».

               Art. 11. Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni

               1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco
               e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell’Unione
               europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema infor-
               matico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.
               2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
               a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se
               presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di
               matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marca-
               tura unica ai sensi dell’articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché il numero
               di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differi-
               sca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema
               contiene, altresì, i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell’arma,
               ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d’im-
               presa, l’indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono
               state effettuate, il relativo prezzo, nonché gli estremi del titolo abilitativo all’acquisto e,
               nel caso di persona fisica diversa dall’imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema
               sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasforma-
               zione o modifica irreversibile dell’arma da fuoco che determini un cambiamento della
               categoria  o  della  sottocategoria  di  cui  all’allegato  I  alla  direttiva  91/477/CEE  del
               Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la
               data in cui sono avvenute tali operazioni;
               b) per le munizioni, le informazioni previste dall’articolo 55, primo comma, del regio
               decreto 18 giugno 1931, n. 773 e i dati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c),
               della legge 6 dicembre 1993, n. 509;
               c) per le armi diverse dalle armi da fuoco, le informazioni previste dall’articolo 35 del
               regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall’articolo 54, primo comma, del regio decreto
               6 maggio 1940, n. 635, ivi compresi i dati relativi alle armi a modesta capacità offensiva.
               3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all’articolo 35 e, limitatamente
               alle munizioni, all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
               regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle ope-
               razioni eseguite, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6.
               L’inserimento  dei  dati  nel  sistema  di  cui  al  comma  1  costituisce  valida  modalità  di
               assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all’arti-
               colo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giu-
               gno 1931, n. 773.
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