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LEGISLAZIONE




             punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera,
             altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un
             colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile se:
             1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,
             2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine uti-
             lizzato, può essere così trasformato;
             b) “parte”, ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto,
             comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché,
             in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco
             di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classifi-
             cata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;
             c) “armi da fuoco camuffate”: le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le
             caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
             d) “munizione”, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli
             inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco a
             condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;
             e) “tracciabilità”, il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all’ac-
             quirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti
             e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonché per
             finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;
             f) “intermediario”, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo e dai sog-
             getti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materia-
             le disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un’attività professionale consi-
             stente integralmente o in parte:
             1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o
             alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;
             2) nell’organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all’interno
             del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche
             terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;
             g) “armaiolo”, qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un’attività professionale
             consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:
             1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disatti-
             vazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;
             2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni».

             Art. 3. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

             1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giu-
             gno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) all’articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza
             per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all’interno dei siti di
             fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d’arma dai medesimi
             fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o
             dei segni identificativi o distintivi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile
             1975,  n.  110.  L’avvenuta  rottamazione  delle  parti  d’arma,  iscritte  nel  registro  di  cui
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