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LEGISLAZIONE




             2. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), numero 3), sono pari a
             euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018.

             Art. 6. Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

             1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) all’articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto
             previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appar-
             tenenti alla categoria A, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18
             giugno 1991, l’attività venatoria non è consentita con l’uso del fucile rientrante fra le
             armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica di cui alla
             categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l’uso di armi e cartucce a
             percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert»;
             b) all’articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile
             per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del
             titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre
             mesi dalla domanda stessa».

             Art. 7. Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-
             zioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

             1. All’articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
             dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel per-
             messo di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui all’articolo 55, terzo comma,
             del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
             1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto
             nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non
             sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione ita-
             liana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni».

             Art. 8. Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509

             1. All’articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) è sostituita
             dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni
             imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione».

             Art. 9. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526

             1. All’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) è sosti-
             tuita dalla seguente: «a) la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di
             prova, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori
             e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per
             identificare  gli  strumenti  ad  aria  compressa  è  utilizzato  uno  specifico  punzone  da
             apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore,
             che ne certifica l’energia entro il limite consentito».
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