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LEGISLAZIONE
Legge 1° ottobre 2018, n. 117
INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER PREVENIRE L’ABBANDONO DI
BAMBINI NEI VEICOLI CHIUSI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 238 del 12 ottobre 2018)
Art. 1. Modifiche all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, concernenti l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire
l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi
1. All’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia,
o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino
di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al
comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’ab-
bandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali sta-
bilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti:
«o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;
d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».
2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all’articolo 172,
comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1°(gradi)
luglio 2019.
Art. 2. Campagne di informazione e sensibilizzazione
1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro della salute, nell’ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di
sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull’obbligo e sulle
corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bam-
bini, previsti dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente
legge, e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 80.000 per ciascu-
no degli anni 2019, 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrisponden-
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